Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 48 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
committente è necessario che quest’ultimo discuta e sviluppi ulteriormente con gli offerenti, nel quadro di una procedura strutturata, le soluzioni e i modi di procedere possibili.
Il bando deve indicare in forma adeguata che il committente intende avviare un dialogo. Gli offerenti devono esserne informati già in questa fase iniziale. L’esecuzione del dialogo rientra poi nell’ampio potere discrezionale del committente.
Cpv. 2
Il principio di trasparenza deve essere osservato anche nel caso del dialogo. Il committente indica nella documentazione del bando le proprie richieste ed esigenze nonché i criteri (di idoneità) sulla base dei quali sceglierà i partecipanti al dialogo. Egli fornisce con sufficiente anticipo agli offerenti scelti (nel bando o nella relativa documentazione) determinate indicazioni minime sullo svolgimento del dialogo affinché essi possano prepararsi adeguatamente. Il dialogo si svolge inizialmente a livello bilaterale con i singoli offerenti e deve basarsi sulle loro soluzioni e proposte98. Sono ipotizzabili, ma difficilmente realizzabili nella pratica, dialoghi comuni, ovvero multilaterali, nel cui ambito le singole soluzioni e proposte possono essere combinate tra loro nonché discusse e sviluppate tra gli offerenti.
A seconda del volume dell’oggetto da appaltare o della complessità delle questioni che si pongono, il committente può suddividere il dialogo in diverse fasi successive nelle quali l’oggetto dell’appalto può essere delimitato costantemente. Va poi disciplinato a livello di ordinanza come debba essere strutturato esattamente il meccanismo di rimunerazione ed eventualmente se debba essere versata un’indennità anche agli offerenti che acconsentono all’utilizzazione di informazioni tutelate dal segreto d’affari, ma che non hanno ottenuto l’aggiudicazione.
Cpv. 3
L’obiettivo del dialogo è concretizzare le esigenze funzionali formulate dal committente oppure le soluzioni o i modi di procedere in base al know-how e alle esperienze degli offerenti. Al riguardo può essere necessario strutturare la procedura in diverse fasi. Se durante la procedura appare ragionevole escludere un partecipante al dialogo, non è necessario che il committente prosegua il dialogo con questo offerente. Una comunicazione all’offerente in questione sotto forma di decisione impugnabile può essere effettuata immediatamente o al momento dell’aggiudicazione.
Cpv. 4
Il presente capoverso ribadisce i principi della parità di trattamento, della confidenzialità e della trasparenza. In linea di massima la trasmissione di informazioni confidenziali esige il consenso degli offerenti interessati. Occorre in particolare garantire che vengano tutelati il diritto d’autore e il principio di lealtà99.
Cpv. 5
Per motivi di tracciabilità e ai fini dell’esame giudiziario si devono documentare tutte le fasi del dialogo. Se è versata un’indennità ai partecipanti al dialogo, occorre documentare adeguatamente anche il loro dispendio.
Cpv. 6
Gli offerenti che arrivano alla fase finale del dialogo sono informati sulla sua conclusione e sui contenuti rilevanti e invitati a inoltrare entro il termine stabilito la loro offerta definitiva completa100. Il committente valuta le offerte inoltrate in funzione dei criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando o nella relativa documentazione e sceglie l’offerta più conveniente sotto il profilo economico. L’ordinanza disciplina i dettagli.
Art. 29 Contratti quadro
L’istituto dei contratti quadro non è previsto né dal GPA 1994 né dal GPA 2012. L’articolo XV:7 GPA 2012 menziona unicamente che non si dovrebbe ricorrere a «opzioni» per «eludere gli obblighi derivanti dal presente Accordo». I contratti quadro e le opzioni presentano aspetti comuni: in entrambi i casi non viene messo a concorso un volume di prestazioni definito, bensì il diritto del committente di ottenere determinate prestazioni per un certo periodo di tempo.
Negli Stati membri dell’UE si sono già affermate da lungo tempo le cosiddette centrali di committenza con il compito di acquistare prestazioni per un grande numero di committenti. Lo strumento scelto a tal fine è l’accordo quadro. In occasione dell’acquisto di grandi quantitativi queste procedure hanno contribuito (e contribuiscono) a migliorare la concorrenza e a razionalizzare il settore degli appalti pubblici. In particolare nell’ambito dei medicinali, attualmente sarebbe impensabile effettuare acquisti senza lo strumento dell’accordo quadro.
Il concetto di accordo quadro è stato introdotto nella legislazione comunitaria dalle Direttive 2004/17/CE (art. 14 e 29) e 2004/18/CE (art. 32). Questo strumento, ampiamente utilizzato e considerato una tecnica di aggiudicazione efficiente in tutta Europa, è ora previsto anche dalle nuove Direttive 2014/24/UE (art. 33) e 2014/25/UE (art. 51).
Cpv. 1
Per la conclusione di un contratto quadro con uno o più offerenti non deve essere applicata una procedura particolare. Le procedure generali si applicano infatti anche al bando e alla conclusione di un contratto quadro. Lo stesso vale per i principi generali della procedura di aggiudicazione (cfr. art. 13 AP-LAPub), che sono rilevanti sia per la conclusione del contratto quadro sia (ad eccezione delle disposizioni sulla protezione giuridica) per l’aggiudicazione delle singole commesse.
Il contenuto e il volume della singola commessa come pure la procedura per la sua aggiudicazione dipendono direttamente dal contratto quadro e dalla sua densità normativa. Se sono già state tutte stabilite nel contratto quadro, le condizioni si applicano anche alle singole commesse che si basano su tale contratto. Le prestazioni devono essere descritte in maniera dettagliata nel contratto relativo alla commessa singola. Generalmente esso indica soltanto i quantitativi da fornire e le scadenze nonché, eventualmente, condizioni commerciali speciali (sconti).
Il rinvio alle ripercussioni dei contratti quadro sulla concorrenza si fonda sull’articolo XV:7 GPA 2012. In questo senso non sarebbe lecito mettere a concorso, ad esempio, un contratto quadro per il fabbisogno IT dell’Amministrazione federale negli anni 2013–2017. Ciò sottrarrebbe per diversi anni alla concorrenza un numero considerevole di mercati materialmente separati. I contratti quadro devono
98 Cfr. Erläuterungen der Europäischen Kommission zum wettbewerblichen Dialog in der klassischen Richtlinie (2004/18/EG), pag. 7 seg.
99 Cfr. la sentenza dell’Obergericht del Cantone di Zurigo del 24.05.2012, causa N. LK020010, confermata dal Tribunale federale con la sentenza 4A_397/2012 dell’11.01.2013.
100 Cfr. Erläuterungen der Europäischen Kommission zum wettbewerblichen Dialog in der klassischen Richtlinie (2004/18/EG), pagg. 9 seg.