Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 48 pagine
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Se le fattispecie dei capoversi 1 e 2 sono realizzate da terzi, come soci di un consorzio, subappaltatori, subfornitori o dai loro organi, essi sottostanno alle medesime sanzioni previste per gli offerenti.
Cpv. 4
La presente disposizione istituisce la base legale per un elenco centrale degli offerenti sanzionati. I Cantoni prevedono un elenco analogo nel CIAP. La Confederazione e i Cantoni si scambieranno in maniera adeguata i dati così raccolti. Sarà quindi possibile punire le infrazioni alla legislazione in materia di appalti pubblici in tutta la Svizzera. La presente disposizione va intesa come disposizione speciale ai sensi dell’articolo 4 LTras: l’elenco non è pubblico, ovvero non sarà pubblicato, e il suo accesso non sarà fatto salvo conformemente alle disposizioni della legge sulla trasparenza (informazione passiva). Le richieste di informazione da parte dei committenti possono essere effettuate soltanto con riferimento a uno specifico offerente, che partecipa a un bando concreto. Al termine della sanzione l’offerente è stralciato dall’elenco. Non si forniscono informazioni sulle sanzioni giunte al loro termine.
Cpv. 5
Un’ulteriore possibilità di sanzione è sancita dal capoverso 5 che prevede la revoca o il rimborso parziali o integrali di contributi finanziari se il committente ha violato le prescrizioni della legislazione sugli appalti pubblici.
Capitolo 7: Termini e pubblicazioni, statistica
L’articolo IX:1 GPA 1994 rinviava, per la pubblicazione dell’avviso, all’organo di pubblicazione ai sensi dell’Allegato II, ovvero, per quanto riguarda gli appalti dei committenti centrali, alla piattaforma online simap.ch e, per quanto concerne i Cantoni e i Comuni, ai pertinenti organi di pubblicazione ufficiali. L’articolo XVIII GPA 1994 prevedeva inoltre che i committenti pubblicassero un pertinente avviso al più tardi 72 giorni dopo ogni aggiudicazione.
Il diritto comunitario ha sancito obblighi dettagliati in materia di pubblicazione e trasparenza sia nella Direttiva 2004/17/CE sia nella Direttiva 2004/18/CE. Anche le nuove Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE recano diverse disposizioni su questo tema.
Per migliorare la trasparenza il GPA 2012 introduce un articolo VI separato concernente le «Informazioni sul sistema degli appalti». Esso prevede che gli Stati contraenti pubblichino nell’apposito mezzo d’informazione cartaceo o elettronico indicato nell’Appendice III gli avvisi concernenti gli appalti, gli avvisi d’iscrizione nell’elenco degli offerenti utilizzabile a più riprese, gli avvisi relativi all’aggiudicazione come pure le pertinenti informazioni. L’articolo VII:1 GPA 2012 stabilisce inoltre che la pubblicazione deve essere effettuata su un mezzo d’informazione di ampia diffusione e che deve rimanere facilmente accessibile al pubblico almeno fino alla scadenza del termine indicato. L’articolo VI:3 relativo alla «Trasparenza delle informazioni sugli appalti» contiene disposizioni sulla conservazione della documentazione, dei rapporti e dei dati ai fini della tracciabilità elettronica.
Nella legislazione in vigore manca una chiara descrizione delle decisioni e delle comunicazioni che devono essere pubblicate. Gli articoli 39, 40 e 50 AP-LAPub sono destinati a colmare tale lacuna e ad attuare le esigenze in materia di trasparenza del GPA 2012. Nel contempo, l’articolo 49 AP-LAPub attua le prescrizioni dell’articolo XI GPA 2012 relative alla riduzione dei termini minimi.
Art. 48 Termini
Cpv. 1
Gli appalti assoggettati alla legge possono divergere notevolmente quanto al loro volume e alla loro complessità. Per questo motivo la legge prevede soltanto termini minimi. In caso di appalti importanti questi termini devono essere prorogati adeguatamente, come previsto nella legislazione in vigore (art. 19 cpv. 2 OAPub). Questa disposizione prevale sull’articolo 19 PA in quanto lex specialis.
Fatte salve istruzioni derogatorie del committente, il termine per la presentazione di un’offerta per scritto è rispettato se essa è inoltrata all’autorità di aggiudicazione l’ultimo giorno del termine (al più tardi a mezzanotte) oppure è consegnata, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera. Se l’offerta è inviata per posta, ai fini dell’osservanza del termine fa fede il timbro postale130. In deroga a quanto precede, ma in linea con la prassi attuale, il committente è libero di stabilire nel bando il giorno e l’ora, in modo tale che l’offerta completa debba pervenire in quel momento affinché il termine sia rispettato. In questo caso la data della consegna all’ufficio postale non è rilevante e ci si basa unicamente sul fatto che l’offerta sia pervenuta al committente nel momento previsto, integralmente e nella forma richiesta.
Cpv. 2
I termini minimi previsti per la procedura di pubblico concorso sono retti dalla disposizione dell’articolo XI:3 lettera a GPA 2012. Essi corrispondono all’attuale regolamentazione dell’articolo 19 capoverso 3 OAPub. Il termine di 40 giorni vale anche a partire dal momento della pubblicazione di rettifiche sostanziali e in questo caso ricomincia a decorrere. Nel caso di errori di calcolo e rettifiche minori che non provocano un maggiore dispendio sostanziale per gli offerenti né una modifica della cerchia degli offerenti il termine non ricomincia a decorrere. Oltre al carattere essenziale della rettifica, è determinante a tale fine anche il momento in cui interviene, ovvero se gli offerenti hanno ancora tempo per tener conto dell’adeguamento entro il termine previsto.
Cpv. 3
Contrariamente alle riduzioni dei termini, le proroghe dei termini secondo l’apprezzamento del committente sono possibili senza limitazioni fintantoché sono applicate equamente. Questa prescrizione figura nel diritto vigente all’articolo 19 capoverso 2 LAPub.
Cpv. 4
All’infuori del settore dei trattati internazionali il termine di presentazione delle offerte è di almeno 20 giorni. Questo termine minimo può essere ridotto soltanto in casi eccezionali (ad es. nel caso di beni e di prestazioni di servizio standardizzati).
Art. 49 Riduzione dei termini nel settore dei trattati internazionali
Cpv. 1
In caso di pubblicazione di un appalto e della documentazione del bando in maniera elettronica e di accettazione delle offerte per via elettronica il termine minimo di 40 giorni previsto per la presentazione delle offerte può essere ridotto di volta in volta di cinque giorni, ossia complessivamente di 15 giorni (art. XI:5 GPA 2012).
Cpv. 2–4
130 Cfr. CRM 2002-015 del 29 gennaio 2003, consid. 2.