Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 48 pagine
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Ulteriori riduzioni del termine per la presentazione delle offerte fino a 10 giorni sono possibili se almeno 40 giorni fino a un massimo di 12 mesi prima della pubblicazione del bando ne è stato pubblicato un preavviso, oppure se in caso di prestazioni periodiche il committente ha annunciato tale riduzione dei termini. Questa regolamentazione figura già agli articoli 19 seg. LAPub.
Cpv. 5
Questa disposizione singolare, che si applica all’acquisto di beni e di prestazioni di servizio commerciali, attua l’articolo XI:7 GPA 2012. Se (per altri motivi) è ammessa una riduzione a 10 giorni, ciò non è in contrasto con l’articolo XI:7 GPA 2012.
Art. 50 Pubblicazioni
Cpv. 1
Il ricorso a moderne tecnologie dell’informazione migliora la trasparenza del settore degli appalti pubblici e agevola l’accesso al mercato. Sia nella procedura di pubblico concorso che nella procedura selettiva il bando, l’aggiudicazione e l’interruzione della procedura sono pubblicati su una piattaforma Internet per gli appalti pubblici gestita in comune dalla Confederazione e dai Cantoni. Anche per quanto riguarda le aggiudicazioni effettuate per incarico diretto nel settore dei trattati internazionali sussiste un obbligo di pubblicazione.
In considerazione della rapida evoluzione dei nomi dei domini e del governo elettronico si rinuncia a menzionare nella legge la piattaforma di pubblicazione. Attualmente si tratta della piattaforma «simap.ch», disponibile in tedesco, francese, italiano e in gran parte anche in inglese. Titolare e responsabile di «simap.ch» è l’Associazione per un sistema informativo sulle commesse pubbliche in Svizzera: l’associazione simap.ch. La Confederazione e tutti i Cantoni sono membri dell’associazione e versano contributi. Oltre alla Confederazione e a tutti i Cantoni anche numerose Città e Comuni svizzeri utilizzano questa piattaforma Internet come organo di pubblicazione. Le prescrizioni dell’articolo VII:1 GPA 2012 sono pertanto rispettate.
La documentazione del bando viene di norma messa a disposizione simultaneamente al bando e anch’essa in forma elettronica. Se la documentazione del bando non è resa accessibile al pubblico sulla piattaforma Internet all’atto della pubblicazione del bando conformemente al capoverso 1, il committente deve metterla a disposizione degli offerenti interessati in un altro modo (ad es. CD-Rom o copia cartacea inviata per posta).
L’accesso alle pubblicazioni relative ai bandi e alle aggiudicazioni è gratuito. Le prestazioni supplementari (ad es. deposito di determinate prove di idoneità, archiviazione elettronica delle offerte, servizi di abbonamento, prestazioni di supporto o altre prestazioni di servizio) possono essere a pagamento.
Cpv. 2
Il bando e la relativa documentazione sono regolarmente redatti nella o in una lingua ufficiale alla sede del committente. È quanto impongono la praticabilità e il principio dell’uso parsimonioso delle risorse. Nel caso delle commesse edili occorre prendere in considerazione la situazione linguistica nel luogo della costruzione – questo tuttavia soltanto per il bando e l’aggiudicazione, ma non necessariamente per la documentazione del bando. L’ordinanza prevede disposizioni più dettagliate.
Cpv. 3
I bandi in altre lingue devono essere accompagnati da una sintesi in una delle lingue ufficiali dell’OMC. Le lingue ufficiali dell’OMC sono l’inglese, il francese e lo spagnolo. Nel settore dei trattati internazionali deve essere allegata almeno una sintesi in francese se il bando non è già redatto in questa lingua.
Questa disposizione prevale sull’articolo 33a PA.
Cpv. 4
Anche nel campo d’applicazione del GPA 2012 la pubblicazione dell’aggiudicazione deve essere effettuata entro 72 giorni dall’adozione della relativa decisione. L’articolo XVI:2 GPA 2012 intende garantire una trasparenza minima sulle aggiudicazioni effettuate e non è al servizio della certezza del diritto. Per contro, in Svizzera la prassi vuole che le aggiudicazioni siano pubblicate simultaneamente e notificate individualmente.
Art. 51 Conservazione della documentazione
Cpv. 1 e 2
L’articolo XX:4 GPA 1994 prevedeva già un termine di conservazione di tre anni della «documentazione relativa ai diversi aspetti inerenti all’aggiudicazione degli appalti». L’articolo XVI:3 GPA 2012 va nella medesima direzione. È soggetta all’obbligo di conservazione tutta la documentazione che prova in maniera tracciabile lo svolgimento della procedura e la legalità dell’aggiudicazione. Il termine di tre anni inizia a decorrere dalla conclusione definitiva della procedura di aggiudicazione, ossia dal passaggio in giudicato della decisione di aggiudicazione o della decisione che conclude la procedura.
Il committente non è tenuto a conservare le offerte che non hanno ottenuto l’aggiudicazione. Esso è invece libero di conservare, restituire o distruggere la relativa documentazione. Questa possibilità si applica tuttavia soltanto nella misura in cui essa sia compatibile con le disposizioni più dettagliate relative all’obbligo di conservazione dei documenti che figurano segnatamente nella legge sull’archiviazione (LAr)131, nel Codice delle obbligazioni o nel diritto d’esecuzione.
Art. 52 Statistica
L’articolo XIX:5 GPA 1994 prevedeva già che gli Stati membri allestissero una statistica riguardante i loro appalti. Queste statistiche non sono fini a sé stesse. Esse consentono (su base aggregata e anonima) di verificare gli impegni derivanti dal diritto internazionale.
Il diritto comunitario prevedeva sia all’articolo 67 della Direttiva 2004/17/CE che all’articolo 75 della Direttiva 2004/18/CE che gli Stati membri trasmettessero alla Commissione ogni anno un prospetto statistico sugli appalti aggiudicati in applicazione di queste direttive. Sono ora determinanti gli articoli 85 delle Direttiva 2014/24/UE e 101 della Direttiva 2014/25/UE, secondo i quali la relazione statistica, dopo una prima fase iniziale fino al mese di aprile del 2017, dovrà essere trasmessa soltanto ogni tre anni.
Le esigenze dei trattati internazionali per quanto concerne i rilevamenti statistici da parte dei servizi centrali e decentrali di aggiudicazione differiscono di volta in volta. L’articolo XVI:4 GPA 2012 disciplina il contenuto minimo. I rapporti coprono ogni volta un
131 Legge federale del 26 giugno 1998 sull’archiviazione, RS 152.1.