Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 48 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
periodo di un anno e devono essere presentati entro due anni dal termine del periodo di riferimento. Per i committenti della Confederazione essi contengono:
- indicazioni sul numero e sul valore totale, per la totalità dei committenti, di tutte le pertinenti commesse;
- indicazioni sul numero e sul valore totale di tutte le pertinenti commesse aggiudicate da ciascun committente, distinte per
categoria di beni e prestazioni di servizio secondo classificazioni uniformi riconosciute a livello internazionale; e
- indicazioni sul numero e sul valore totale di tutte le pertinenti commesse aggiudicate da ciascun committente mediante incarico
diretto.
Cpv. 1
L’avamprogetto di legge prevede che entro dodici mesi dalla fine dell’anno civile la Confederazione allestisca – anche per quanto riguarda i committenti settoriali – una statistica degli appalti dell’anno precedente all’attenzione della SECO. Al riguardo occorre osservare che secondo il GPA deve essere allestita una statistica sia per le commesse d’importo superiore che per quelle d’importo inferiore ai valori soglia fissati nei trattati internazionali. La statistica è gestita elettronicamente e viene trasmessa periodicamente al Comitato degli appalti pubblici (art. XXI GPA 2012). Il capoverso 1 va inteso nel senso che ogni committente raccoglie i dati concernenti il proprio settore, allestisce una statistica e la trasmette alla SECO.
Cpv. 2
La CPC prov. è la nomenclatura ufficiale dell’ONU alla quale fa riferimento l’OMC. La classificazione CPV è utilizzata nell’UE e si è affermata anche in Svizzera. Oltre a indicazioni sul numero e sul valore complessivo delle commesse, la statistica degli appalti dei committenti della Confederazione contiene anche una suddivisione nelle diverse classificazioni CPV (lett. a). Vi sono inoltre registrati il numero e il valore complessivo delle commesse pubbliche aggiudicate per incarico diretto (lett. b).
Cpv. 3
Nell’ambito della legislazione sugli appalti pubblici (come pure in sede di determinazione del valore della commessa e di valutazione dei prezzi delle offerte) ci si fonda solitamente sul valore della commessa, esclusa l’imposta sul valore aggiunto prescritta per legge. In deroga a questa prassi la statistica reca di volta in volta il valore complessivo, compresa l’imposta sul valore aggiunto. In tal modo divengono chiari i costi complessivi degli appalti.
Cpv. 4
La SECO pubblica la statistica globale, fatte salve la protezione dei dati e la tutela del segreto d’affari. La statistica globale (cfr. art. 31 OAPub) fornisce informazioni sugli appalti della Confederazione, dei committenti settoriali e dei Cantoni (senza i Comuni). Oltre alle indicazioni minime ai sensi del capoverso 2 essa può contenere ulteriori informazioni, ad esempio sulla ripartizione delle aggiudicazioni nelle regioni linguistiche e sugli aggiudicatari.
Capitolo 8: Protezione giuridica
Come già il GPA 1994 anche il GPA 2012 prevede all’articolo XVIII che gli Stati contraenti predispongano «procedure di ricorso amministrativo o giudiziario tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie» che consentano agli offerenti di contestare presunte violazioni del diritto. L’articolo XX GPA 1994 disciplinava solo in modo sommario la cosiddetta procedura di esame e lasciava un ampio margine di manovra al diritto nazionale. Il GPA 2012 non è molto più dettagliato al riguardo. L’articolo XX:7 GPA 1994, come anche l’articolo XVIII:7 GPA 2012, lasciano ad esempio gli Stati contraenti liberi di decidere, nonostante la grande portata di tale decisione, se il ricorso contro una decisione di aggiudicazione abbia o meno effetto sospensivo.
Secondo la legislazione in vigore le decisioni all’infuori del settore dei trattati internazionali non possono essere impugnate (art. 39 OAPub). Con riferimento alla garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.) bisogna chiedersi se tutte le decisioni non debbano essere impugnabili e se la protezione giuridica non debba essere garantita già a partire da una commessa del valore di 1 franco. A questa riflessione si oppongono motivi di costi e di efficienza, che sono in contrasto con il bisogno di protezione giuridica degli offerenti. Garantire la protezione giuridica per tutte le commesse pubbliche provocherebbe oneri amministrativi sensibilmente più elevati e ritardi nel processo di aggiudicazione, ma difficilmente determinerebbe una maggiore concorrenza. Ciò sarebbe in contrasto con il principio dell’impiego economico dei fondi pubblici e con l’obiettivo di semplificare la procedura. L’avamprogetto di legge permette pertanto di adire il tribunale nel caso dei progetti di appalto relativi a una commessa a partire da un valore di 150 000 franchi e prevede una procedura semplice e rapida per gli appalti all’infuori del settore dei trattati internazionali. In questo senso la protezione giuridica è notevolmente più ampia rispetto alla legislazione in vigore. È invece prevista un’eccezione per quanto riguarda le commesse assoggettate alla legge nell’ambito dell’aiuto internazionale allo sviluppo (art. 54 cpv. 5 AP-LAPub).
Art. 53 Notificazione di decisioni
Cpv. 1
Un gran numero di parti possono partecipare alla procedura di pubblico concorso e alla procedura selettiva. La notificazione del bando, dell’aggiudicazione (anche nella procedura per incarico diretto, art. 23 AP-LAPub, e nella procedura su invito, art. 16 cpv. 3 AP-OAPub) e dell’interruzione (art. 45 AP-LAPub) avviene sempre (anche) mediante pubblicazione. Tutte le altre decisioni sono notificate, a scelta del committente, mediante consegna individuale o pubblicazione sulla piattaforma elettronica. In considerazione del carattere speciale della procedura e della tutela del segreto d’affari degli offerenti, la procedura di notificazione delle decisioni non contempla il diritto di essere sentiti.
Cpv. 2
I trattati internazionali prescrivono la motivazione sommaria dell’aggiudicazione unicamente su richiesta dell’offerente (art. XVI:1 GPA 2012). Il termine minimo di ricorso di dieci giorni ai sensi dell’articolo XVIII:3 GPA 2012 inizia a decorrere soltanto a contare dalla motivazione sommaria. Non è sufficiente indicare che la commessa è stata aggiudicata all’offerta economicamente più favorevole. A seconda delle circostanze una motivazione lacunosa può tuttavia essere sanata nella procedura di ricorso132.
D’ora in poi tutte le decisioni saranno motivate sommariamente senza che sia necessaria una richiesta concreta. Nella motivazione dell’aggiudicazione devono ad esempio essere indicate le ragioni per le quali l’offerta dell’aggiudicatario è considerata superiore alle altre offerte tenuto conto dei criteri di aggiudicazione. Questa motivazione deve consentire agli altri offerenti non considerati di ricostruire a grandi linee la decisione di aggiudicazione.
132 Cfr. DTAF B-2675/2012 del 23 luglio 2012, consid. 3.