Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 59 pagine

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Revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)

risarcire il danno solo una volta e non può per esempio esigere l’intero indennizzo sia dall’impresa di assicurazione sia dal responsabile del danno.

Capoverso 2

In questa disposizione viene introdotta una norma (non contestata in occasione della consultazione sulla revisione totale) sul diritto di regresso dell’impresa di assicurazione nei confronti di un terzo civilmente responsabile. Stando all’attuale situazione giuridica, l’impresa di assicurazione che contrattualmente si è fatta carico del risarcimento del danno è civilmente responsabile ovvero obbligata al risarcimento in base ad obbligazione contrattuale ai sensi dell’articolo 51 capoverso 2 CO. Questo la colloca in posizione intermedia nell’ordine di regresso e non può in alcun modo rivalersi contro colui che pur senza colpa è responsabile del danno in virtù di una disposizione di legge (responsabilità causale). Dando voce a una critica di lunga data e molto diffusa (cfr. in proposito DTF 137 III 353 consid. 4 e i numerosi rimandi), la disposizione che come il capoverso 1 ha valore di diritto cogente (cfr. art. 97 AP-LCA) riprende il principio dell’articolo 72 capoverso 1 LCA e lo estende adeguandolo alle esigenze pratiche, stabilendo che l’impresa di assicurazione subentra nei diritti dell’assicurato (surrogazione) per i danni simili da essa coperti. Diversamente dal diritto vigente (art. 72 cpv. 1 LCA), l’impresa di assicurazione può così procedere non solo contro le persone responsabili per atto illecito ma contro tutte le persone soggette all’obbligo di risarcimento, quindi anche per violazione del contratto o responsabilità causale. L’impresa privata di assicurazione contro i danni è quindi trattata al pari dell’assicuratore sociale (cfr. art. 72 cpv. 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali33 [LPGA]). Non vi sono motivi per escludere dal regresso determinate categorie di responsabilità, poiché il computo a carico della comunione di rischio del responsabile del danno comporta anche una ripartizione ragionevole dei costi. Inoltre, con l’estensione del diritto di regresso si semplifica notevolmente anche il disbrigo della relativa procedura. La disposizione proposta prevale sulle disposizioni generali degli articoli 50 e seguente CO e non lascia spazio, contrariamente al diritto dispositivo dell’articolo 72 capoverso 1 LCA, a convenzioni che potrebbero andare a scapito dello stipulante. Ad esempio, la cessione all’impresa di assicurazione di future pretese di responsabilità civile non sarà più ammessa.

Il capoverso 2 è applicabile in particolare anche all’assicurazione della responsabilità civile, per il cui regresso l’articolo 72 LCA trova applicazione soltanto per analogia, poiché in questo caso l’assicurato è il responsabile del danno e il terzo è il danneggiato. Al posto di questo artificio, l’articolo 72 capoverso 2 dell’avamprogetto si applica anche alla surrogazione dell’assicuratore che esercita la responsabilità civile nei diritti di regresso dell’assicurato contro terzi responsabili. Tuttavia, all’impresa di assicurazione non spetta la surrogazione nei casi in cui la prestazione di terzi a favore del danneggiato costituisce l’adempimento di un obbligo contrattuale. In particolare l’impresa di assicurazione non subentra nei diritti alla continuazione del pagamento dello stipendio che l’assicurato vanta nei confronti del datore di lavoro.

33 RS 830.1