Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/120: Programma di stabilizzazione 2017-2019 · 101 pagine

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1.5.6 Adeguamenti della cooperazione internazionale

Nel mese di febbraio del 2011 il Parlamento ha deciso di aumentare i mezzi dell’aiuto pubblico allo sviluppo (APS) allo 0,5 per cento del reddito nazionale lordo (RNL) entro il 2015. La quota di competenza dell’APS dipende, da un lato, dalle uscite della Confederazione per la cooperazione internazionale e, dall’altro, da fattori non controllabili, come ad esempio il RNL o le uscite dei Cantoni computabili per l’APS. Tra questi fattori figura anche il numero di domande d’asilo, poiché secondo le direttive OCSE le spese per i rifugiati nel loro primo anno di soggiorno in Svizzera possono essere imputate all’APS.

L’attuale aumento delle domande d’asilo comporta uscite supplementari della Confederazione computabili alla quota APS. La revisione della contabilità nazionale nel 2014 comporta invece, in virtù del parallelo aumento del RNL, un aumento durevole dei mezzi necessari al raggiungimento della quota obiettivo dell’APS. Questi effetti contrastanti vengono inoltre sovrastati dal ridimensionamento quanto meno temporaneo delle prospettive di crescita dopo la decisione della BNS di abbandonare la soglia minima di cambio franco-euro. Tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, e in aggiunta alla correzione del rincaro, i mezzi per la cooperazione internazionale sono stati ridotti nel 2016 e nel 2017 rispettivamente di 131,4 e di 44,4 milioni rispetto al Piano finanziario 2016−2018 e aumentati invece di 47 milioni nel 2018 (proporzionalmente nel DFAE e nel DEFR).

1.5.7 Residui di credito dell’esercito

In aggiunta alla correzione del rincaro di 150 milioni, nel Preventivo 2016 le uscite dell’esercito sono state ridotte rispetto al Piano finanziario 2016−2018 del 20 agosto 2014. Queste riduzioni sono state possibili in quanto per il 2016 l’esercito non dispone, né nel settore dell’armamento né in quello degli immobili, di progetti sufficientemente maturi che possano essere realizzati, sfruttando in tal modo i crediti previsti inizialmente. La riduzione rimane pertanto priva di conseguenze per l’adempimento dei compiti.

2 Misure del programma di stabilizzazione 2017-2019

La legge federale sul programma di stabilizzazione 2017−2019 riassume le misure che sgraveranno il bilancio a partire dal 2017. È possibile distinguere due tipi di misure, ovvero quelle che richiedono tassativamente una modifica di una legge federale e possono pertanto entrare in vigore soltanto nel 2018 e quelle in cui i risparmi possono essere realizzati anche senza modifiche legislative. Anche le misure di questo secondo tipo vengono tuttavia formulate, come nel caso di precedenti programmi di risparmio, sotto forma di una legge federale; nella legge federale del 4 ottobre 19747 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali vengono definiti opportuni mandati di risparmio per il Consiglio federale, sottolineando così il carattere di pacchetto del programma di stabilizzazione 2017−2019. Così, il Parlamento ha la possibilità di decidere esplicitamente anche in merito a

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