Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/120: Programma di stabilizzazione 2017-2019 · 101 pagine

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Premesse normative

Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019, numero 1: modifica dell’articolo 32k della legge federale del 24 marzo 20008 sul personale federale

Descrizione della misura

La partecipazione capillare del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria è in una certa misura in contraddizione con gli sforzi volti a mantenere i collaboratori professionalmente attivi il più a lungo possibile. Per questo motivo, il 1° agosto 2014 il Consiglio federale ha ridotto la partecipazione della Confederazione ai costi della rendita transitoria, anticipando la propria intenzione di continuare a ridurla gradualmente.

Nell’ambito di questa nuova regolamentazione del finanziamento della rendita transitoria, la partecipazione del datore di lavoro in caso di pensionamento prima del 62° anno d’età è stata ridotta dal 50 per cento e oltre al 5 per cento. Una completa abolizione della partecipazione del datore di lavoro in caso di pensionamento prima del 62° anno di età non era possibile a causa della disposizione cogente contenuta nell’articolo 32k capoverso 1 della legge sul personale federale. Con la modifica legislativa proposta nel presente rapporto, il diritto generale a una partecipazione al finanziamento della rendita transitoria verrà ora sostituito da una norma potestativa. Viene meno così l’obbligo a carico del datore di lavoro, che mantiene però la possibilità di partecipare ai costi della rendita transitoria, in particolare nel caso di funzioni che fanno apparire necessario un pensionamento anticipato a seguito di alto grado di affaticamento psicofisico. Queste funzioni si trovano in buona parte nelle classi di stipendio più basse.

La revisione della legge comporta una revisione delle disposizioni d’esecuzione. Con la revisione dell’ordinanza sul personale federale9 verranno abrogate in primo luogo le partecipazioni minime del datore di lavoro a partire dal 62° anno di età. La partecipazione del datore di lavoro a partire dal 62° anno di età dovrà inoltre essere limitata alle funzioni che comportano un elevato grado di affaticamento psicofisico. In questo modo in futuro sarà dunque un numero decisamente inferiore di collaboratori a beneficiare di una partecipazione del datore di lavoro.

Da questi adeguamenti risultano gli sgravi esposti. Per concedere alle persone interessate il tempo necessario per adottare provvedimenti personali è previsto un periodo di transizione di un anno. Per questo motivo nel 2018 lo sgravio risulterà inferiore a quello degli anni successivi.

2.2 Diverse misure nel settore proprio

Le misure in breve

Nell’ottica dell’equilibrio il settore proprio dell’Amministrazione dovrà prestare un contributo adeguato al programma di stabilizzazione. La controproposta del Consiglio federale alla mozione Müller definisce inoltre direttive specifiche per il settore del personale. La presente descrizione riassume una molteplicità di riduzioni di

8 RS 172.220.1

9 RS 172.220.111.3