Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/120: Programma di stabilizzazione 2017-2019 · 101 pagine

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Sgravio rispetto al PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015:

UFC / Diversi settori di promozione della 1,6 1,6 1,6 cultura

UFAS/A2310.0329 Prestazioni complementari 2,2 2,2 2,2 all’AVS

UFAS/A2310.0384 Prestazioni complementari 2,0 2,0 2,0 all’AI

USAV/A2310.0122 Assicurazione della 1,0 1,0 1,0 qualità del latte

Totale (mandato di risparmio) 6,8 6,8 6,8

Premesse normative

Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019, numero 2: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell’articolo 4a capoverso 1 numero 4 della legge federale del 4 ottobre 197412 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

Descrizione delle misure

Promozione della cultura

Nell’ambito del dibattito sul messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2016–202013 (messaggio sulla cultura), le Camere federali hanno approvato limiti di spesa e crediti d’impegno per un ammontare complessivo di 1,1 miliardi. Già nel messaggio sulla cultura, il Consiglio federale aveva dichiarato che si tratta del tetto massimo dei costi per la cultura finanziabili dalla Confederazione, fermo restando l’andamento positivo del bilancio. Il Consiglio federale chiede ora di ridurre di 1,6 milioni all’anno i fondi previsti per la promozione della cultura negli anni 2016–2020. I tagli riguarderanno i settori seguenti: patrimonio culturale e monumenti storici (rinuncia alla promozione della cultura architettonica, 0,5 milioni), misure per promuovere la comprensione (riduzione degli aiuti finanziari ai Cantoni plurilingui per l’adempimento dei loro compiti particolari, 0,5 milioni), promozione della letteratura (rinuncia al nuovo sovvenzionamento di riviste letterarie, 0,15 milioni) e promozione cinematografica (rinuncia alla promozione della stesura di trattamenti e alla promozione di singoli progetti di cultura cinematografica, 0,4 milioni).

Prestazioni complementari all’AVS/AI

Le prestazioni complementari (PC) all’AVS e all’AI servono a garantire il minimo esistenziale. Due sono le voci che le compongono: le prestazioni complementari annue e il rimborso delle spese di malattia e invalidità. Il finanziamento delle spese di malattia e invalidità compete ai Cantoni. Quello delle PC annue è invece ripartito tra Confederazione e Cantoni14: la Confederazione partecipa per 5/8 ai costi delle PC annue a garanzia del minimo esistenziale, i Cantoni per i rimanenti 3/8. In caso di ospiti degli ospizi si aggiungono ulteriori prestazioni per il rimborso delle spese supplementari derivanti dal soggiorno nelle strutture (questa quota è interamente a

12 RS 611.010

13 FF 2015 447

14 RS 831.30; art. 13 cpv. 1–2