Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/120: Programma di stabilizzazione 2017-2019 · 101 pagine
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settore dell’integrazione contiene due proposte di riduzione: una nel settore degli stranieri e una nel settore dell’asilo.
I contributi per le misure d’integrazione a favore degli stranieri sono collegati al cofinanziamento dei Cantoni. Per il prossimo periodo di programma quadriennale (2018–2021) vi è ragione di credere che alcuni settori di promozione vedranno aumentare la propria efficienza. Inoltre, in determinati Cantoni verranno conseguiti risparmi nella promozione dell’integrazione. Alla luce di tali considerazioni è lecito prevedere che non tutti i Cantoni si avvarranno integralmente dei contributi federali. Per il 2017 il Consiglio federale si attende una diminuzione delle spese per la Confederazione di circa 0,5 milioni. Per il nuovo periodo di programma il contributo federale annuo di 36 milioni dovrà essere pertanto ridotto del 10 per cento (- 3,6 mio.).
Attualmente la Confederazione corrisponde ai Cantoni una somma forfettaria unica di circa 6100 franchi per ogni persona ammessa provvisoriamente, per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora. Questa somma forfettaria viene versata senza condizioni e serve segnatamente a promuovere l’integrazione professionale e l’apprendimento di una lingua nazionale. Per il periodo di programma 2014–2017 il calcolo della somma forfettaria annua a favore dei PIC si basa sul valore medio dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente nei quattro anni precedenti. Sull’importo calcolato, la Confederazione concede poi un supplemento del 10 per cento. Nel prossimo periodo di programma 2018–2021 si dovrà rinunciare a tale supplemento. Da questo intervento risulteranno risparmi annui per 7,8 milioni dal 2018. Il Consiglio federale ritiene che il supplemento non sia giustificato, soprattutto dal momento che la definizione della somma forfettaria tiene già conto del rincaro. Tale misura richiede un adeguamento dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205).
2.7 Altre misure nel settore dei trasferimenti del DFGP
Le misure in breve
Nel settore dei sussidi del DFGP, due misure determinano uno sgravio annuo del bilancio della Confederazione compreso tra 6,8 e 9,4 milioni. Da un canto, i sussidi di costruzione agli istituti per l’esecuzione della carcerazione amministrativa vengono adeguati all’attuale pianificazione cantonale. D’altro canto, i contributi all’Istituto federale di metrologia (METAS) possono essere ridotti grazie a un adeguamento dell’acquisizione delle prestazioni.
In mio. fr. 2016 2017 20182019
PF 2016–2018 del 20.8.2014:
A4300.0156 Sussidi di costruzione per la 10,0 20,0 40,0
carcerazione amministrativa 18,0 18,3 18.6
A2310.0509 Contributi al METAS
P 2016 e PF 2017–2019 provv. dell’1.7.2015:
A4300.0156 Sussidi di costruzione per la 5,0 19,7 39,7 40,1 carcerazione amministrativa 17,5 17,8 18,0 18,3 A2310.0509 Contributi al METAS