Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/120: Programma di stabilizzazione 2017-2019 · 101 pagine

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4 Commento ai singoli articoli

4.1 Legge del 24 marzo 200066 sul personale federale

Diritto vigente

Art. 32k Rendita transitoria e prestazioni complementari del datore di lavoro

1 In caso di pensionamento prima della fine dell’obbligo contributivo conformemente alla LAVS, i regolamenti della previdenza prevedono, fino alla rendita di vecchiaia, una rendita transitoria.

2 La rendita transitoria è finanziata dal datore di lavoro e dall’assicurato nell’ambito di una procedura di copertura del capitale. Il datore di lavoro partecipa al finanziamento in ragione del 50 per cento al massimo. La quota del datore di lavoro può essere aumentata a favore degli assicurati di determinate categorie di personale oppure per motivi sociali.

3 In aggiunta alle prestazioni di PUBLICA, il Consiglio federale può prevedere, per determinate categorie di personale che non possono restare in servizio fino all’età di pensionamento ordinaria, una prestazione supplementare di durata determinata finanziata e versata dal datore di lavoro.

Art. 41a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 20 dicembre

2006

3 I regolamenti previdenziali prevedono che durante un periodo compreso tra i cinque e i dieci anni i datori di lavoro sgravano dall’uno al due per cento dei contributi, a seconda delle classi d’età, gli assicurati attivi che all’entrata in vigore delle presenti disposizioni transitorie hanno già compiuto i 45 anni di età ma non ancora i

55. I limiti di cui all’articolo 32g capoverso 1 e la somma totale degli averi di vecchiaia regolamentari non vanno comunque superati.

Modifica proposta

Art. 32k Rendite transitorie

1 Le disposizioni d’esecuzione possono prevedere una rendita transitoria nei casi in cui il pensionamento avvenga prima di raggiungere l’età di pensionamento di cui all’articolo 21 LAVS67. La rendita transitoria è finanziata generalmente dagli impiegati. Nel singolo caso i datori di lavoro possono partecipare al finanziamento della rendita transitoria in ragione del 50 per cento al massimo.

2 La partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria può essere superiore al 50 per cento per determinate categorie di personale o per motivi di carattere sociale.

Art. 41a cpv. 3

66 RS 172.220.1

67 RS 831.10