Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/120: Programma di stabilizzazione 2017-2019 · 101 pagine
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verranno meno nel 2017 (art. 16 OPPAn69). Inoltre, a metà 2013, la competenza di fissare un’età di pensionamento inferiore dell’età AVS è stata rimandata alle disposizioni d’esecuzione (art. 10 cpv. 2 lett. a LPers). Dal 1° luglio 2013 possono essere previsti in generale contributi previdenziali sovraparitetici (art. 32g cpv. 4 LPers). Per gli appartenenti a particolari categorie di personale l’ordinanza del 20 febbraio 201370 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale prevede da metà 2013 contributi supplementari del datore di lavoro per l’indennizzo di speciali esigenze nel corso dell’esercizio della funzione.
Art. 41a cpv. 3
Questa disposizione transitoria è venuta meno il 1° luglio 2015 a seguito dell’introduzione del primato dei contributi e può essere cancellata senza sostituzioni.
4.2 Legge federale del 4 ottobre 197471 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali
Nella legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali viene introdotto un nuovo articolo 4a cpv. 1, in cui sono contenuti i nuovi mandati di risparmio per gli anni 2017–2019. Il mandato di risparmio contempla tutti i provvedimenti che il Consiglio federale ha la competenza di adottare in virtù dell’articolo 18 capoverso 1 lettera a della legge federale del 7 ottobre 200572 sulle finanze della Confederazione.
Con l’inserimento delle misure di consolidamento in un mandato di risparmio sancito dalla legge, si intende sottolineare che il programma di stabilizzazione 2017–2019 è considerato un pacchetto unitario nonché accrescerne il suo carattere vincolante.
L’articolo 4a capoverso 1 definisce nella frase introduttiva le basi per le riduzioni, ossia il piano finanziario 2017–2019 provvisorio del 1° luglio 2015. I valori di riferimento del presente piano finanziario provvisorio sono illustrati ai numeri 1.1 e 1.2. I numeri 1–15 del capoverso 1 riportano i mandati di risparmio. Le spiegazioni dei relativi provvedimenti si trovano nei numeri 2.2–2.16 del presente rapporto.
L’articolo 4a capoverso 2 consente al Consiglio federale di proporre, nel quadro dell’elaborazione del preventivo, una diversa ripartizione tra le differenti misure di sgravio, purché siano complessivamente realizzate le economie annue previste.
L’articolo 4a capoverso. 3 riporta, da ultimo, che è fatta salva la sovranità del Parlamento in materia di preventivo, e con essa, il potere di decidere diversamente dal programma di stabilizzazione 2017–2019 in sede di allestimento del preventivo. Con i mandati di risparmio ai sensi del capoverso 1, il Parlamento soggiace a vincoli di natura politica ma non giuridica.
69RU 2000 2429
70 RS 172.220.111.35
71 RS 611.010
72 RS 611.0