Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/120: Programma di stabilizzazione 2017-2019 · 101 pagine

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4.5 Legge del 23 giugno 200677 sugli impianti a fune

Diritto vigente

Art. 3 cpv. 5

5 L’autorizzazione di esercizio è di regola rilasciata per la durata della concessione.

Art. 17 cpv. 4

4 Se la concessione è prorogata, l’autorizzazione d’esercizio è prorogata per la stessa durata, sempre che sia adempiuto l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 18.

Art. 29 cpv. 2

2 Le concessioni federali rilasciate conformemente al diritto anteriore rimangono valide fino alla loro scadenza. Alle autorizzazioni d’esercizio rilasciate conformemente al diritto cantonale o federale si applica l’articolo 17 capoverso 4.

Modifica proposta

Art. 3 cpv. 5

Abrogato

Art. 15a (nuovo) Modifica di impianti a fune non soggetta ad approvazione o autorizzazione

1 Gli impianti a fune possono essere modificati senza obbligo di approvazione e di autorizzazione, se:

a. non ledono interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del

territorio, la protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio, o terzi;

b. secondo le disposizioni del rimanente diritto federale non sono necessarie

autorizzazioni o approvazioni.

2 In caso di dubbio, si applica la procedura semplificata.

3 Il Consiglio federale determina quali modifiche possono essere apportate senza approvazione e autorizzazione.

Art. 17 cpv. 4

4 Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune concessionati sono di regola rilasciate per una durata indeterminata. L’autorizzazione di esercizio decade tuttavia con l’estinzione della concessione.

Art. 29 cpv. 2

2 La durata di validità delle concessioni federali rilasciate prima del 1° gennaio 2007

77 RS 743.01