Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/120: Programma di stabilizzazione 2017-2019 · 101 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 79Fedlex · Rapporto esplicativo
4.5 Legge del 23 giugno 200677 sugli impianti a fune
Diritto vigente
Art. 3 cpv. 5
5 L’autorizzazione di esercizio è di regola rilasciata per la durata della concessione.
Art. 17 cpv. 4
4 Se la concessione è prorogata, l’autorizzazione d’esercizio è prorogata per la stessa durata, sempre che sia adempiuto l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 18.
Art. 29 cpv. 2
2 Le concessioni federali rilasciate conformemente al diritto anteriore rimangono valide fino alla loro scadenza. Alle autorizzazioni d’esercizio rilasciate conformemente al diritto cantonale o federale si applica l’articolo 17 capoverso 4.
Modifica proposta
Art. 3 cpv. 5
Abrogato
Art. 15a (nuovo) Modifica di impianti a fune non soggetta ad approvazione o autorizzazione
1 Gli impianti a fune possono essere modificati senza obbligo di approvazione e di autorizzazione, se:
a. non ledono interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del
territorio, la protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio, o terzi;
b. secondo le disposizioni del rimanente diritto federale non sono necessarie
autorizzazioni o approvazioni.
2 In caso di dubbio, si applica la procedura semplificata.
3 Il Consiglio federale determina quali modifiche possono essere apportate senza approvazione e autorizzazione.
Art. 17 cpv. 4
4 Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune concessionati sono di regola rilasciate per una durata indeterminata. L’autorizzazione di esercizio decade tuttavia con l’estinzione della concessione.
Art. 29 cpv. 2
2 La durata di validità delle concessioni federali rilasciate prima del 1° gennaio 2007
77 RS 743.01