Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/123: Iv. pa. 15.430 s CAPTE-CS. Soppressione delle priorità nella rete di trasporto transfrontaliera · 20 pagine
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen
1.2 Modifiche proposte
I
La legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico è modificata come segue:
Art. 17 cpv. 2
2Nell’ambito dell’attribuzione di capacità nella rete di trasporto transfrontaliera sono prioritarie le forniture basate su contratti internazionali di acquisto e di fornitura conclusi prima del 31 ottobre 2002 e quelle provenienti da centrali idroelettriche di frontiera, per quanto per le stesse debba essere utilizzata la rete di trasporto.
Art. 33b Disposizione transitoria della modifica del [L]
1Le domande volte a ottenere la priorità nella rete di trasporto transfrontaliera secondo l’articolo 17 capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 13 capoverso 3, presentate prima dell’entrata in vigore della modifica del [L], sono valutate secondo il diritto previgente.
2I ricorsi concernenti le domande di cui al capoverso 1 sono parimenti valutati in base al diritto previgente.
3Le priorità concesse e divenute esecutive secondo i capoversi 1 e 2 mantengono la loro validità al più tardi fino al 31 dicembre [dell’anno seguente] l’entrata in vigore della modifica del [L].
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
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