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Consultazione 2015/19: Aggiornamento delle esigenze tecniche per i veicoli stradali: Veicoli stradali più sicuri ed ecologici · 54 pagine

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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV

cui al capoverso 2bis spetta al detentore assicurarsi che l’esame sia effettuato entro i termini previsti. Entrata in vigore scaglionata: L’articolo 33 capoverso 2 lettere a, abis, c numero 4 nonché i capoversi 2bis e 2ter entreranno in vigore il 1° febbraio 2017.

Commento:

Il postulato 15.3090 (http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153090) incarica il Consiglio federale di valutare l’opportunità di estendere la scadenza dell’esame periodico ufficiale per i veicoli commerciali pesanti impiegati nel traffico nazionale (ad es. una frequenza di «4-3-2-2» invece di «1-1-1-1»). Tra gli argomenti a favore di una tale estensione si citano in particolare lo sviluppo tecnologico avanzato dei veicoli commerciali moderni, la garanzia pluriennale del costruttore e e la presenza sui veicoli di sistemi di controllo e diagnosi on-board che segnalano la presenza di guasti e, in alcuni casi, riducono anche la potenza del motore (ad es. in caso di emissioni di ossidi d’azoto troppo elevate).

Un gruppo di lavoro costituito da membri dell’Associazione dei servizi della circolazione (asa) e dell’Ufficio federale delle strade è stato incaricato di esaminare la richiesta del postulato.

Oltre agli autocarri e ai trattori a sella pesanti, nel gruppo di veicoli interessato dal postulato (veicoli di cui all’art. 33 cpv. 2 lett. a OETV) rientrano anche quelli adibiti al trasporto di merci pericolose e destinati al trasporto professionale di persone quali gli autobus da turismo. I veicoli per il trasporto di merci pericolose sono soggetti a rischi particolarmente elevati e quindi tenuti a osservare disposizioni altrettanto severe imposte non solo dall’OETV. Anche per gli autobus da turismo e di linea – benché comparabili tecnicamente agli autocarri – la sicurezza è un elemento di massima importanza per il numero di persone trasportate. Le categorie di veicoli summenzionate sottostanno già da decenni alla revisione annuale, mentre per i veicoli pesanti destinati al trasporto di cose l’obbligo è stato introdotto soltanto il 1° giugno 2004. Sulla base di quanto sopra esposto si intende l’imitare l’oggetto di discussione ai soli autocarri, trattori a sella e relativi rimorchi.

I dati degli uffici della circolazione evidenziano un netto aumento di inconformità riscontrate nei veicoli commerciali pesanti al collaudo dopo pochi anni di utilizzo. Inoltre, dalle statistiche emerge come, in confronto alle automobili, gli autocarri causino oltre il doppio degli incidenti dovuti a guasti tecnici (fino a 2 %), nonostante la frequenza di revisione decisamente più rigida. In considerazione del potenziale di danni legato agli incidenti che vedono coinvolti veicoli pesanti, la proposta dell’indagine conoscitiva prevede di estendere soltanto la prima scadenza (primo controllo dopo tre anni e in seguito a cadenza annuale, ossia una frequenza di 3-1-1-1).

Dal punto di vista ambientale questa proroga moderata è accettabile, se non altro per i progressi tecnologici dei veicoli moderni citati nel postulato (quali i sistemi di assistenza, controllo e diagnosi a bordo). L’iter omologativo per gli autoveicoli pesanti prevede del resto non soltanto misurazioni dei gas di scarico sul banco di prova, bensì anche verifiche in condizioni reali di marcia su strada. I requisiti di durabilità delle attuali prescrizioni sulle emissioni offrono inoltre un’elevata garanzia di funzionamento stabile dei veicoli commerciali pesanti per un lungo periodo.

La modifica proposta permette uno sgravio sostenibile dei detentori entro i limiti della sicurezza stradale e della tutela dell’ambiente.

Gli autoveicoli pesanti impegnati nei trasporti transfrontalieri dovranno tuttavia continuare a essere controllati ogni anno per via dell’Accordo sui trasporti terrestri (RS 0.740.72), che fa parte degli accordi bilaterali. Una proroga dei termini per i controlli periodici è compatibile con gli accordi bilaterali soltanto per i trasporti nazionali, mentre chi utilizza autocarri, trattori a sella e relativi rimorchi nel contesto internazionale dovrà in futuro provvedere autonomamente ad iscriversi per tempo al controllo ufficiale (cpv. 2ter).

Indicazione sull’entrata in vigore scaglionata: le modifiche proposte dell’articolo 33 capoverso 2 lettere a, abise c numero 4 nonché dei capoversi 2bise 2ternon dovranno entrare in vigore alla data prevista per le altre modifiche all’OETV del presente progetto (1° ottobre 2016), bensì il 1° febbraio 2017, insieme alla modifica delle scadenze di revisione adottata il 21 gennaio 2015 dal Consiglio federale (RU 2015 465; https://www.admin.ch/opc/it/official-compila-

tion/2015/465.pdf).