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Consultazione 2015/19: Aggiornamento delle esigenze tecniche per i veicoli stradali: Veicoli stradali più sicuri ed ecologici · 54 pagine
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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV
Delega degli esami tecnici completi da parte degli uffici della circolazione stradale – menzione esplicita della pos-
sibilità di delega Testo vigente Proposta di modifica Art. 31 Esame singolo prima dell’immatricolazione Art. 31 Esame singolo prima dell’immatricolazione mediante esame tecnico completo mediante esame tecnico completo Cpv. 3 (nuovo) Cpv. 3 (nuovo)
3 --- 3 Se non può effettuare essa stessa gli esami tecnici,
l’autorità di immatricolazione può delegarli a un or-
gano di controllo di cui all’appendice 2 OATV1.
1 RS 741.511 Commento
Per gli esami tecnici completi prima dell’immatricolazione di cui all’articolo 31 OETV gli uffici della circolazione stradale non dispongono di tutti i presupposti necessari per svolgere le procedure di controllo definite (ad. es. banco di analisi gas di scarico). Tali esami devono essere delegati secondo l’appendice 2 OATV1 a organi di controllo riconosciuti, con relative conseguenze finanziarie per il detentore del veicolo. Lo stesso vale per gli esami successivi dei veicoli di cui all’articolo 34 se devono essere impiegate le stesse procedure di controllo dell’esame tecnico completo.
La possibilità di delegare tali esami deve essere esplicitamente sancita nell’OETV per formulare un riferimento normativo più preciso. La prassi adottata dalle autorità esecutive non subisce cambiamenti.
L’articolo 34 è integrato come segue:
Art. 34 Obbligo eccezionale dell’esame Art. 34 Obbligo eccezionale dell’esame Cpv. 5bis (nuovo) Cpv. 5bis (nuovo)
5bis 5bis
--- Per quanto concerne lo svolgimento di esami tec-
nici si applica l’articolo 31 capoverso 3.
1 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV; RS 741.511).