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Consultazione 2015/19: Aggiornamento delle esigenze tecniche per i veicoli stradali: Veicoli stradali più sicuri ed ecologici · 54 pagine

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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV

Rinuncia a frangiflutti trasversali per le cisterne destinate al trasporto di liquidi, in analogia alle agevolazioni consentite per i trasporti di merci pericolose Testo vigente Proposta di modifica

Art. 125 --- Art. 125 ---

Cpv. 1, 1bis (nuovo) e 2 Cpv. 1, 1bis (nuovo) e 2

1Nelle cisterne destinate al trasporto di liquidi che con-1 Nelle cisterne destinate al trasporto di liquidi che contentengono più di 7500 l devono essere applicate pareti tra- gono più di 7500 l devono essere applicate pareti trasversversali in modo che ogni compartimento non contenga sali in modo che ogni compartimento non contenga più di più di 7500 l. Le aperture di comunicazione nelle pareti, 7500 l. Le aperture di comunicazione nelle pareti, comcompreso il passaggio di una persona, non devono supe- preso il passaggio di una persona, non devono superare rare 0,30 m2 in totale. 0,30 m2 in totaleLe cisterne per il trasporto di sostanze

1

1bis allo stato liquido non soggette alla SDR devono soddi-

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sfare le disposizioni della SDR oppure presentare

2L’altezza del centro di gravità della cisterna o del silo

scomparti stagni o scomparti comunicanti delimitati da

pieni, a partire dal suolo, può superare la larghezza del frangiflutti e di volume massimo di 7500 l.

veicolo del 10 per cento al massimo. bis

1 Sono escluse dal capoverso 1 le cisterne per le quali l’autorità di immatricolazione prescrive esplicitamente

il grado di viscosità o determinati livelli di riempi-

mento mediante iscrizione nella licenza di circolazione.

2L’altezza del centro di gravità della cisterna o del silo pieni, a partire dal suolo, può superare la larghezza del veicolo del 10 per cento al massimo. I veicoli con cisterne

o silos per il trasporto di sostanze non soggette alla

SDR devono soddisfare le disposizioni della SDR op-

pure presentare sull’asse più largo una distanza tra i punti più esterni della superficie d’appoggio degli pneumatici sulla carreggiata corrispondente ad almeno il 90 per cento dell’altezza del baricentro del veicolo caricato uniformemente.

1 RS 741.621 Commento

Ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose si applicano (oltre alla OETV) le disposizioni dell’ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose; RS 0.741.621) e i requisiti tecnici definiti dalla SDR (ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada; RS 741.621). L’articolo 1 capoverso 4 OETV rimanda alle prescrizioni supplementari della SDR. I requisiti relativi alla stabilità da ribaltamento e alla qualità delle cisterne dei veicoli per il trasporto di merci pericolose sono quindi definiti. L’articolo 125 capoversi 1 e 2 OETV deve pertanto riferirsi soltanto ai veicoli cisterna e silo non adibiti al trasporto di merci pericolose. La costruzione di tali veicoli deve soddisfare i requisiti di base del diritto in materia di merci pericolose per quanto riguarda la stabilità di guida (frangiflutti in cisterne di grandi dimensioni e superficie d’appoggio). Inoltre, i capoversi 1 e 2 esistenti dell’articolo 125 non sono più attuali e non contengono determinate possibilità di deroga ai frangiflutti previste dal diritto in materia di merci pericolose. Per tutte queste ragioni si imponeva una revisione.

Capoverso 1: La nuova formulazione corrisponde a un adeguamento all’ADR.

La cisterna può essere suddivisa in scomparti di al massimo 7500 l, non solo da frangiflutti ma anche da tramezzi (punto 6.8.2.1.20 lett. b ADR).

La prescrizione concernente le aperture di comunicazione è stata sostituita dalla disposizione relativa alla superficie minima dei frangiflutti (punto 6.8.2.1.22 ADR).

Capoverso 1bis: Secondo l’ADR le cisterne di capacità superiore a 7500 l prive di frangiflutti possono essere utilizzate

per il trasporto di liquidi se quasi piene o quasi vuote oppure se si trasportano sostanze molto viscose (punto 4.3.2.2.4 ADR).

In base alla presente proposta, le autorità esecutive cantonali possono autorizzare le cisterne senza frangiflutti qualora ne prescrivano, tramite annotazione sulla licenza di circolazione, il livello di riempimento per il trasporto di liquidi o l’utilizzo esclusivo per il trasporto di sostanze di viscosità elevata.

Capoverso 2: Riprende la formulazione dell’ADR (punto 9.7.5.1) secondo cui la larghezza della superficie di ap-

poggio deve essere almeno il 90% dell’altezza del baricentro del veicolo cisterna caricato (valore inverso dell’altezza del baricentro in funzione della larghezza). Il nuovo capoverso 2 è fondamentalmente un po’