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Consultazione 2015/19: Aggiornamento delle esigenze tecniche per i veicoli stradali: Veicoli stradali più sicuri ed ecologici · 54 pagine

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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV

Limitazione dell’equipaggiamento suppletivo incluso nel peso a vuoto di quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore nonché di motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numero 2 Testo vigente Proposta di modifica Art. 136 Pesi, carico rimorchiabile, targhe Art. 136 Pesi, carico rimorchiabile, targhe Cpv. 2bis (nuovo) Cpv. 2bis (nuovo) 2bis

--- 2bis

Per i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a mo-

tore e i tricicli a motore nonché per le motoleggere di cui

all’articolo 14 lettera b numero 2 il peso dell’equipag-

giamento suppletivo può ammontare al massimo al

10 per cento del peso definito al capoverso 1. Disposizioni transitorie X Riguardo all’articolo 136 capoverso 2bis si applica il diritto previgente: a. fino al [30 settembre 2016] per l’approvazione del tipo di quadricicli a motore e tricicli a motore; b. per la prima immatricolazione di quadricicli a motore e tricicli a motore importati o costruiti in Svizzera fino al 31 dicembre 2016; c. fino al 31 dicembre 2016 per l’approvazione del tipo di quadricicli leggeri a motore e motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numero 2;

d. per la prima immatricolazione di quadricicli leg-

geri a motore e motoleggere di cui all’articolo 14

lettera b numero 2 importati o costruiti in Sviz-

zera fino al 31 dicembre 2017.

Commento

Si tratta di un adeguamento alle disposizioni dell’UE, allegato XI appendice 1, punto 2.2.1. del regolamento delegato (UE) n. 44/2014.

Nota relativa alle disposizioni transitorie: le nuove disposizioni di cui all’articolo 136 capoverso 2bisdovranno entrare in vigore, per quanto possibile, contemporaneamente a quelle dell’UE.