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Consultazione 2015/19: Aggiornamento delle esigenze tecniche per i veicoli stradali: Veicoli stradali più sicuri ed ecologici · 54 pagine
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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV
Due catarifrangenti a partire da una larghezza di oltre 1,00 m di quadricicli leggeri a motore, quadricicli a mo-
tore, tricicli a motore e slitte a motore. Per queste ultime (larghezza massima consentita 1,50 m) non è tuttavia necessario il raddoppiamento delle luci a partire da una larghezza del veicolo di 1,30 m. Testo vigente Proposta di modifica
Art. 142 Indicatori di direzione lampeggianti Art. 142 Indicatori di direzione lampeggiantiRaddop-
piamento dei dispositivi di illuminazione
1 … 1 Per una larghezza superiore a 1,00 m i quadricicli leg-
2 Sui veicoli con un’installazione a corrente alternata, gli geri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli, le slitte indicatori lampeggianti davanti/dietro possono illuminarsi a motore e i motoveicoli con carrozzino laterale necessi-
alternativamente da ogni parte. tano di due catarifrangenti posteriori. Se presenti, de-
vono essere due anche i catarifrangenti anteriori.
2 Per una larghezza superiore a 1,30 m i quadricicli leg-
geri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli necessitano di due fari di profondità, due fari a luce anabba-
gliante, due fari di posizione, due luci di coda e due luci di fermata. Se presenti, devono essere due anche le luci di circolazione diurna e i fari fendinebbia. Sui veicoli con
un’installazione a corrente alternata, gli indicatori lampeggianti davanti/dietro possono illuminarsi alternativamente da ogni parte.
Disposizioni transitorie
X Riguardo all’articolo 142 capoverso 1 si applica il di-
ritto previgente per i veicoli: a. la cui approvazione del tipo è effettuata prima del 1° gennaio 2018; b. esentati dall’approvazione del tipo e importati o costruiti in Svizzera prima del 1° gennaio 2018.
Art. 140 Dispositivi di illuminazione obbligatori Art. 140 Dispositivi di illuminazione obbligatori Cpv. 2 Cpv. 2
2 Per i veicoli aventi più ruote sul medesimo asse e una 2 Sui veicoli con un’installazione a corrente alternata, larghezza superiore a 1,30 m, eccettuati i motoveicoli con gli indicatori di direzione lampeggianti davanti/dietro carrozzino laterale, sono necessari due luci e i catarifran- possono illuminarsi alternativamente da ogni parte. Per genti prescritti nel capoverso 1, esclusa la luce per illumi- i veicoli aventi più ruote sul medesimo asse e una larghezza nare la targa. Per questi veicoli non sono ammesse le luci superiore a 1,30 m, eccettuati i motoveicoli con carrozzino supplementari secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettere a, laterale, sono necessari due luci e i catarifrangenti prescritti c, d ed e. nel capoverso 1, esclusa la luce per illuminare la targa. Per
questi veicoli non sono ammesse le luci supplementari secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettere a, c, d ed e.
Commento
L’obbligo di montare due catarifrangenti già a partire da una larghezza di 1,00 m dei veicoli menzionati (invece di 1,30 m) corrisponde a un adeguamento al diritto europeo. Questa prescrizione contribuisce alla sicurezza stradale e dovrà vigere anche in Svizzera. Si prevede una disposizione transitoria secondo cui le omologazioni (approvazioni del tipo) rilasciate prima del 1° gennaio 2018 mantengono la loro validità assoluta riguardo ai catarifrangenti; anche i veicoli esentati dall’omologazione importati o costruiti in Svizzera prima del 1° gennaio 2018 possono essere immatricolati senza alcun limite temporale in conformità alle previgenti prescrizioni per i catarifrangenti.
Per ragioni formali la regola del raddoppiamento delle luci di cui all’articolo 140 capoverso 2 OETV viene rivista e inserita nell’articolo 142 OETV, mentre l’unica disposizione ancora esistente dell’articolo 142 capoverso 2 OETV è spostata nell’articolo 140 capoverso 2 OETV.
Come per i motoveicoli (motocicli) con carrozzino laterale, anche per le motoslitte (la cui larghezza massima secondo l’art. 135 cpv. 3 OETV proposto è di 1,50 m) non si dovrà applicare la regola del raddoppiamento delle luci. In tal modo la Svizzera riprende la stessa normativa vigente in altri Paesi europei.