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Consultazione 2015/19: Aggiornamento delle esigenze tecniche per i veicoli stradali: Veicoli stradali più sicuri ed ecologici · 54 pagine

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Proposte di modifica (tabella sinottica) con commenti / OETV

Sistema antibloccaggio obbligatorio per i motoveicoli Testo vigente Proposta di modifica Art. 145 Freni Art. 145 Freni Cpv. 1bis (nuovo) Cpv. 1bis (nuovo) 1bis --- 1bis

I motoveicoli senza carrozzino laterale di cui all’articolo 14 lettera a devono essere conformi al regola-

mento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda il sistema antibloccaggio o il sistema di frenata combinata, oppure offrire un livello di protezione equivalente. Sono esclusi i veicoli che non rientrano nel campo d’applicazione di questo regolamento UE.

Commento

L’UE introduce l’obbligo di equipaggiare i motoveicoli (motocicli) con sistemi frenanti più efficienti. Si tratta in sostanza dei sistemi antibloccaggio (ABS). I motocicli dotati di una potenza massima di 11 kW, un rapporto tra potenza e peso fino a 0,1 kW/kg e una cilindrata massima di 125 cm3 per motori a combustione (motocicli della categoria L3e-A1 ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013) possono essere dotati, invece dell’ABS, di un sistema di frenata combinata4 (senza dispositivo antibloccaggio).

L’ordinanza svizzera OETV 35 contiene tutti gli atti normativi UE necessari per ottenere un’approvazione generale europea per motocicli, quadricicli a motore, quadricicli leggeri a motore e tricicli a motore. Poiché l’OETV 3 recepisce senza modifiche le norme europee, i veicoli che rispettano completamente le disposizioni elencate nell’OETV 3, in particolare se dispongono di un’approvazione generale UE o un certificato di conformità (CoC), vengono immatricolati in Svizzera sulla base di questa ordinanza. Tali veicoli soddisfano i nuovi requisiti dell’UE relativi ai sistemi frenanti.

Con l’introduzione dell’obbligo di installare sui motocicli sistemi frenanti più efficienti, basandosi su appositi studi,

l’UE punta a ridurre di un quarto gli incidenti gravi che coinvolgono motociclisti. Tuttavia, affinché tali standard UE valgano in Svizzera anche per veicoli importati da Stati in cui si applicano requisiti tecnici meno rigidi dell’UE, non è sufficiente riportare le nuove disposizioni UE nell’OETV 3, ma è necessario introdurle anche nell’OETV. La proposta di modifica dell’articolo 145 capoverso 1bisOETV ha appunto questo scopo.

In Svizzera i motocicli che non dispongono di sistema antibloccaggio o sistema frenante più efficiente non dovranno più essere autorizzati a circolare su strada. Questo potrebbe riguardare determinati motocicli importati dagli Stati Uniti. Molti produttori di motocicli di maggiori dimensioni prevedono il sistema ABS anche per il mercato americano. La formulazione di cui all’articolo 145 capoverso 1bissecondo cui è consentito anche un livello di protezione equivalente a quello previsto dal regolamento UE permette di accettare anche sistemi che non dispongono di un’approvazione parziale UE (ad es. sistemi antibloccaggio equivalenti conformi alle prescrizioni statunitensi) e di evitare così ostacoli tecnici al commercio. L’essenziale è che un motociclo disponga di un sistema di frenata più efficiente secondo le tecnologie più avanzate.

L’allegato VIII del regolamento (UE) n. 168/2013 prevede una deroga all’obbligo di cui sopra per i motocicli delle sottocategorie L3e-AxE e L3e-AxT (motocicli enduro e trial secondo la definizione fornita nell’allegato I dello stesso regolamento). Attraverso la disposizione proposta all’articolo 145 capoverso 1bisOETV, secondo cui i motocicli devono essere conformi al regolamento (UE) n. 168/2013 riguardo al sistema antibloccaggio o al sistema di frenata combinata, queste eccezioni sono applicabili anche in Svizzera se soddisfatti tutti i criteri di classificazione e le disposizioni del regolamento UE per le sottocategorie di veicoli dispensati.

Il regolamento UE prescrive il suddetto obbligo per l’omologazione di nuovi tipi di veicoli dal 1° gennaio 2016, mentre i certificati di conformità (COC) di veicoli già omologati e sprovvisti di apposito sistema non saranno più validi

nell’UE dal 1° gennaio 2017. In virtù dell’articolo 3b OETV, per l’articolo 145 capoverso 1bisOETV valgono le disposizioni transitorie contenute nello stesso regolamento UE, fermo restando che per l’immatricolazione si fa riferimento alla data dell’importazione o della costruzione in Svizzera. Ciò vuol dire che dopo il 31 dicembre 2016 i motocicli importati in Svizzera privi di sistema frenante più efficiente non potranno più essere autorizzati a circolare su strada.

4 Si veda la definizione di cui all’articolo 3 punto 25 del regolamento (EU) n. 168/2013: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0168&rid=1.

5 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3; RS 741.414).