Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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- per i danni causati al datore di lavoro (vale a dire all’impresa acquisitrice) durante l’esecuzione di un provvedimento di reinserimento l’AI si assume la responsabilità direttamente;

- per i danni causati a terzi, invece, l’AI si assume la responsabilità indirettamente, poiché ne risponde in un primo momento il datore di lavoro, ma quest’ultimo ha poi la facoltà di promuovere un’azione di regresso nei confronti dell’AI;

- in entrambi i casi l’AI può esercitare il regresso nei confronti dell’assicurato se quest’ultimo ha agito intenzionalmente o per negligenza grave;

- non è invece possibile che l’assicurato sia citato in giudizio direttamente dal danneggiato.

La responsabilità dell’AI è data solo quando il danno o parti di esso sono imputabili all’assicurato; la causa del danno deve essere attribuibile a una persona singola. La responsabilità dell’AI non è più ampia di quella dell’impresa.

Con questa misura si esonera l’impresa acquisitrice da gran parte della responsabilità civile e si rafforza la fiducia del datore di lavoro riguardo all’attuazione di provvedimenti di reinserimento nella propria impresa.

1.2.4.4 Rafforzamento della collaborazione con i medici curanti

I medici curanti svolgono un ruolo determinante per l’AI. Una collaborazione costruttiva da parte loro è d’importanza centrale per il successo dell’integrazione:

- Il rilevamento tempestivo (art. 3a–3c LAI) ha lo scopo di evitare per quanto possibile che un danno alla salute diventi cronico. Nell’ambito del rilevamento tempestivo i medici curanti e i chiropratici hanno il diritto di effettuare una comunicazione all’AI. Anche per le comunicazioni da parte degli assicurati stessi, dei datori di lavoro o delle loro assicurazioni la valutazione dello stato di salute da parte dei medici è particolarmente rilevante. La mozione della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) del 27 giugno 2014 (14.3661 Elaborare congiuntamente misure per il rilevamento tempestivo dei casi di malattia) chiede che siano elaborate misure che «permettano di rilevare tempestivamente i casi di malattia delle persone che esercitano un’attività lucrativa e di affrontare senza indugio la questione del loro rientro sul posto di lavoro con i principali attori interessati». Fra questi ultimi si annoverano anche i medici curanti.

- Dato che per i pazienti i medici sono spesso persone di fiducia, la loro disponibilità a collaborare durante la fase d’integrazione è decisiva per la motivazione degli assicurati.

- I medici curanti conoscono il decorso della malattia dei loro pazienti meglio degli altri attori coinvolti, di modo che quando lo stato di salute durante l'integrazione peggiora possono prendere rapidamente provvedimenti sanitari adeguati, il che fa aumentare le possibilità d’integrazione degli interessati.