Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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necessari o ad affrontare il trasferimento a un posto di lavoro più adatto. L’impostazione in base alle risorse delle «fit note» potrebbe inoltre sensibilizzare i medici curanti sulla questione dell’integrazione e diffondere la consapevolezza che è possibile svolgere un’attività lavorativa anche in caso di stato di salute compromesso. Nel Cantone di San Gallo è in corso un progetto pilota simile. Gli attori interessati dovranno chiarire se questo modello possa o debba essere attuato anche a livello nazionale.
1.2.4.5 Prolungamento della protezione degli assicurati in caso di disoccupazione
Sostegno carente alla ricerca di un posto di lavoro in seguito alla revisione della rendita
Gli assicurati la cui rendita viene ridotta o soppressa in seguito a una revisione di rendita devono di regola aumentare il grado d’occupazione o assumere un’attività lucrativa. Se non trovano un posto di lavoro senza soluzione di continuità, sono considerati disoccupati. In virtù dell’articolo 14 della legge del 25 giugno 198267 sull’assicurazione contro la disoccupazione, (LADI), essi hanno diritto alle prestazioni dell’AD se, nell’anno che segue la riduzione o la soppressione della loro rendita, si sono iscritti all’AD – concretamente all’URC – per essere collocati. Per gli assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione, che non dispongono quindi di alcun salario assicurato reale, si conteggia al suo posto un importo forfettario graduato in funzione dell’età e della formazione. In caso d’idoneità e di disponibilità al collocamento a tempo pieno, l’importo forfettario massimo ammonta a 153 franchi al giorno (ossia in media a 3320 franchi al mese). L’importo minimo ammonta invece a 102 franchi al giorno (ossia in media a 2213 franchi al mese) per gli assicurati a partire dai 20 anni e a 40 franchi al giorno (ossia in media a 868 franchi al mese) per gli assicurati di età inferiore ai 20 anni. Se il guadagno assicurato o l’importo forfettario applicato è superiore a 36 000 franchi l’anno, gli assicurati devono osservare un periodo di attesa di cinque giorni. Questo avviene solo se l’importo forfettario computato ammonta almeno al 90 per cento dell’importo massimo. Attualmente essi hanno diritto a 90 giorni di indennità giornaliere dell’AD. Poiché queste si applicano solo ai giorni feriali, i suddetti 90 giorni corrispondono a poco più di quattro mesi. Questo periodo, tuttavia, non è sempre abbastanza lungo per trovare un posto di lavoro. A causa dell’incertezza della situazione di suddetti assicurati questi corrono spesso il rischio di diventare di nuovo invalidi o dipendenti dall’aiuto sociale.
Raddoppiamento della durata del diritto alle indennità giornaliere e ai provve-
dimenti dell’AD
Per migliorare le possibilità di collocamento di questi assicurati e garantire il loro fabbisogno vitale più a lungo mediante le indennità giornaliere dell’AD, la durata del diritto dovrà essere raddoppiata a 180 giorni. In questo modo si raddoppia anche il periodo durante il quale si possono attuare eventualmente provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) dell’AD. I costi supplementari per le indennità giornaliere e i PML sono assunti dal Fondo di compensazione dell'AI, che li rimborsa al
67 RS 837.0