Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 72 pagine

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Cantoni

La stragrande maggioranza dei Cantoni è favorevole all’estensione dei provvedimenti di reinserimento ai giovani e ai giovani adulti fino all’età di 25 anni senza attività lucrativa e a rischio di invalidità. Tre Cantoni (SG, SZ e ZG) si oppongono alla possibilità di accordare i provvedimenti sin dai 13 anni, poiché questo significherebbe interferire nelle competenze della scuola dell’obbligo e dei Cantoni. Essi propongono quindi di fissare il limite a 16 anni sulla base dell’articolo 3 LAFam (recte: art. 3 cpv. 1b LAFam). Secondo OW, invece, i provvedimenti di reinserimento dovrebbero essere possibili già a partire dall’età di 12 anni.

Diversi tra i Cantoni favorevoli alla misura segnalano la necessità di distinguere bene tra i provvedimenti dei vari sistemi (fase di transizione I, prolungamento della scuola, provvedimenti terapeutici ecc.) e sottolineano al tempo stesso la difficoltà di distinguere chiaramente, nel periodo della pubertà, tra limitazioni dovute a ragioni di salute e altri fattori estranei all’invalidità (p. es. FR e VS). Secondo GE, la distinzione tra provvedimenti di reinserimento e prima formazione professionale non ha senso: «L’intervento degli uffici AI prima che si formi la capacità di lavorare dovrebbe avvenire con «provvedimenti di prima formazione professionale» adatti allo stato di salute del giovane, a prescindere dal fatto che si tratti di provvedimenti per la fase di transizione o di carattere professionale». AG, FR, e GL sottolineano la necessità di una stretta collaborazione tra i vari partner. Infine, AG chiede il vaglio di una formulazione che faccia dipendere la durata del finanziamento delle prestazioni dall’evoluzione positiva della situazione dell’assicurato e dalle sue opportunità di integrazione.

Partiti rappresentati nell’Assemblea federale

PBD, PPD e PS approvano l’estensione dei provvedimenti di reinserimento ai giovani. L’UDC si dichiara invece contraria, a causa degli incentivi negativi generati dalla misura, che dissuaderebbero le persone interessate ad affrancarsi dal contesto protetto dell’AI.

Associazioni mantello di Comuni, città e regioni di montagna

La misura è appoggiata dall’ACS e dall’UCS, ossia di ambedue le associazioni che hanno espresso un parere su questo punto. L’UCS evidenza tuttavia che «le misure proposte non devono condurre a una stigmatizzazione. Devono tener conto delle situazioni esistenziali ed esigenze diverse dei giovani affetti da disabilità».

Associazioni mantello dell’economia

Le associazioni mantello dell’economia approvano nel complesso l’estensione dei provvedimenti di reinserimento ai giovani. Secondo l’USI, la misura è conforme all’obiettivo politico che punta a un tasso del 95 per cento dei giovani e giovani adulti fino ai 25 anni di età con un diploma del livello secondario II. Travail.Suisse, pur appoggiando di principio la misura, si oppone al mantenimento del limite massimo di due anni per la durata dei provvedimenti.

Organi assicurativi

Tra le rappresentanti degli organi assicurativi si è espressa solo la CUAI, che di principio si dichiara favorevole. Nondimeno, fa presente la forte esigenza di coordinamento generata dalla misura e la necessità di chiarire i criteri per la concessione delle prestazioni: «A questo riguardo occorre chiarire esattamente chi sono gli aventi diritto. La distinzione tra limitazioni dovute a ragioni di salute e influssi estranei all’AI non è priva di difficoltà, tanto più durante il periodo della pubertà. (V) Inoltre, le misure previste dall’AI devono essere distinte esattamente da quelle previste in caso di prolungamento del periodo di scolarizzazione o dai provvedimenti prettamente terapeutici».