Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 77 pagine

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caso di opere inedite che si prestano a un’utilizzazione indipendente, spetta unicamente all’autore autorizzarne la prima pubblicazione e l’utilizzazione.

Specialmente gli artisti e i produttori sono fermamente contrari al capoverso 3, ritenuto incomprensibile e

considerato alla stregua di un esproprio a danno dei titolari di diritti. Inoltre non riescono a capire perché

l’Archivio federale dovrebbe avere il privilegio di poter utilizzare senza compenso opere tutelate dal diritto d’autore senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti.

Tra gli utenti, i Cantoni e i Comuni, diversi partecipanti alla consultazione sono in linea di principio favorevoli alla nuova regolamentazione, ma auspicano anche di non limitarla all’Archivio federale e di estenderla a tutti gli archivi statali mediante un’apposita aggiunta all’articolo 5 capoverso 1 LDA (lettera e). Sono di questo avviso anche il PBD, il Partito Pirata e il PS.

4.3. Ulteriori punti di revisione

Per quanto riguarda gli ulteriori punti di revisione, i partecipanti alla consultazione hanno avanzato diverse richieste che desiderano siano prese in considerazione nell’ambito dei lavori di revisione in corso:

 Diritto a compenso per i giornalisti

Singoli artisti chiedono l’introduzione di un diritto a compenso irrinunciabile per l’utilizzo di opere giornalistiche in Internet. Le opere dei giornalisti in Internet sono spesso oggetto di riproduzioni di fatto inevitabili e gratuite.

Malgrado queste opere vengano utilizzate a scopi commerciali e rese accessibili gratuitamente a più riprese, i giornalisti percepiscono un compenso una volta sola, ciò che in qualità di primi aventi diritto li priverebbe in ultima analisi delle loro basi di sussistenza.

 Compenso per autori e interpreti per la fruizione di video su richiesta

Le piattaforme online di film e telefilm (Video on Demand, VoD) hanno in larga misura scalzato il videonoleggio tradizionale. Per questo motivo, diversi artisti, produttori e utenti chiedono l’introduzione di un diritto al

compenso incedibile per autori e interpreti di film nei confronti degli offerenti di VoD per la diffusione delle loro opere in Internet. Gli offerenti di questo genere di servizio dovrebbero versare un duplice compenso: da un lato la tassa di licenza spettante al produttore, e dall’altro la remunerazione per gli autori corrisposta tramite le società di gestione.

Per giustificare questa richiesta, essi affermano che oggi gli autori e interpreti di film beneficiano delle attività di noleggio, ma non della messa a disposizione delle loro opere tramite piattaforme online. Inoltre fanno notare che gli offerenti di VoD di regola assumono un ruolo dominante sul mercato e si collocano in una posizione di forza rispetto ai produttori di film e alle società di videonoleggio. I film svizzeri hanno la possibilità di essere distribuiti tramite i servizi di VoD solo se i concessori della licenza accettano le condizioni del gestore della piattaforma. Il relativo gettito per i produttori è talmente esiguo da rendere improbabile la copertura dei costi e non consentire una remunerazione degli autori.

Il Partito ecologista svizzero e il PS sostengono la richiesta di un compenso VoD per autori e interpreti.

Singoli produttori e utenti sono invece contrari a un compenso di questo tipo, poiché si sostituirebbe al diritto esclusivo dei «beneficiari/interessati», che quindi si vedrebbero privati del loro diritto di utilizzazione centrale sul mercato elettronico. In questo modo le possibilità di utilizzazione delle opere svizzere sulle principali piattaforme sarebbero ancora più esigue o del tutto assenti.

 Diritto di pubblicazione secondario

Gli utenti (in particolar modo le scuole universitarie e le biblioteche) e singoli Cantoni auspicano l’introduzione di un diritto di pubblicazione secondario obbligatorio per gli autori di opere scientifiche che hanno beneficiato di un sostegno pubblico. Il diritto di pubblicazione secondario è una rivendicazione centrale per le scuole universitarie e il mondo scientifico. Per giustificare tale richiesta, utenti e Cantoni sostengono che proprio per questo tipo di opere deve essere possibile, a più breve distanza di tempo possibile dalla prima pubblicazione (p. es. dopo tre