Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 77 pagine
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Situazione iniziale
Nell’odierna era digitale è facile procurarsi, copiare e diffondere opere protette. Questi cambiamenti nelle
modalità di fruizione e la possibilità di realizzare ingenti profitti in Internet hanno portato alla proliferazione delle offerte pirata. Per gli autori diventa quindi sempre più difficile ottenere una remunerazione adeguata per la loro produzione artistica; inoltre la pirateria in rete ostacola anche l’affermarsi di offerte legali e attrattive.
Essendo preoccupato per questi sviluppi, il Consiglio federale vuole modernizzare il diritto d’autore.
Un’attenzione particolare è rivolta alla lotta contro la pirateria in Internet, senza tuttavia criminalizzare gli utenti; parallelamente si intende adeguare la legislazione ai più recenti sviluppi tecnologici. Pertanto il progetto di modifica della legge sul diritto d’autore (LDA) mira a ottimizzare la gestione collettiva dei diritti d’autore e
prevede modifiche nell’ambito delle restrizioni del diritto d’autore. Il progetto si riallaccia ampiamente alle
raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro dedicato al diritto d’autore (AGUR12).
Svolgimento della procedura di consultazione
L’11 dicembre 2015 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla revisione della legge sul diritto d’autore e su due accordi dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). Tale
procedura si è conclusa il 31 marzo 2016. Le risposte sono state 1 178 per un totale di 1 224 pareri pervenuti, di cui si è preso atto e che sono stati soppesati e valutati.
Sintesi dei risultati
3.1. Approvazione di due trattati dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI)
L’approvazione dei Trattati di Pechino e di Marrakech è generalmente accolta con favore. Solo il PLR ha
espresso un parere contrario per ragioni di principio; il Partito Pirata sostiene il Trattato di Marrakech ma non quello di Pechino. Chi si è espresso a sfavore dell’adozione dei due trattati, lo ha fatto perché li considera inutili.
3.2. Misure di lotta alla pirateria
Obblighi degli hosting provider e misure di blocco degli access provider
L’attuazione pratica della raccomandazione dell’AGUR12 di coinvolgere gli hosting provider e gli access
provider nella lotta alla pirateria non ha ottenuto un consenso maggioritario.
Per i titolari dei diritti, le misure proposte non sono abbastanza incisive: gli obblighi previsti per gli hosting provider dovrebbero valere anche per i portali e gli altri intermediari. Essi chiedono inoltre di avere voce in capitolo per quanto riguarda i meccanismi di autodisciplina e requisiti legali minimi più severi. I titolari dei diritti ritengono altresì che i blocchi predisposti dagli access provider debbano essere estesi ai portali e affini e che le condizioni per un blocco vadano rese meno restrittive. Particolarmente criticato è il criterio della «disponibilità legale» quale presupposto per l’applicazione di misure contro la pirateria. I titolari dei diritti sono anche
insoddisfatti della regolamentazione dei costi e reclamano una congrua partecipazione alle spese da parte degli access provider.
Gli utenti sono contrari ad attribuire responsabilità legali agli hosting provider, ritenendo sufficienti le attuali norme di autodisciplina della simsa. A loro parere, le norme proposte lasciano un margine d’azione troppo ampio ai titolari dei diritti, i quali ne potrebbero abusare per imporre compiti di sorveglianza e controllo eccessivi agli hosting provider, senza prevedere nemmeno un rimborso per questi ultimi. Gli utenti criticano anche i blocchi che dovrebbero essere applicati dagli access provider: essi non sarebbero adatti a contrastare la