Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine

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1 Presentazione del progetto

1.1 Ratifica dei Trattati dell'OMPI

1.1.1 Situazione iniziale

Un numero importante di Paesi membri dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e di cerchie interessate auspica da tempo il riconoscimento internazionale dei diritti fondamentali degli artisti interpreti nel campo audiovisivo. Il Trattato OMPI del 20 dicembre 19961 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) migliora e uniforma la protezione sancita nella Convenzione internazionale del 26 ottobre 19612 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma). Il campo d'applicazione del WPPT si estende agli elementi sonori delle interpretazioni o esecuzioni, escludendo, tuttavia, gli elementi audiovisivi. Nel quadro delle trattative sul WPPT i Paesi membri avevano concordato di portare avanti, in un secondo tempo e in sede separata, i lavori relativi alle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive.

Nel dicembre 2000 i lavori inerenti a un progetto di trattato sulla protezione delle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive sono giunti a una svolta con un'intesa provvisoria su 19 delle 20 disposizioni materiali. Il mancato accordo sulla questione della cessione dei diritti dagli artisti ai produttori aveva, tuttavia, impedito la chiusura delle trattative. Nel giugno 2011 si è giunti a una soluzione consensuale che ha reso possibile la convocazione di una conferenza diplomatica a Pechino nel giugno 2012, durante la quale è stato approvato il Trattato di Pechino del 24 giugno 2012 sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive («Trattato di Pechino»).

Il Trattato di Marrakech del 27 giugno 2013, volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa («Trattato di Marrakech»), facilita l'accesso alle opere protette dal diritto d’autore per le persone con disabilità visive, contribuendo alla riduzione delle disparità nell’accesso alle opere tra persone vedenti e persone con disabilità visive. Secondo la World Blind Union (WBU) meno del 5 per cento del milione di opere pubblicato annualmente in tutto il mondo è pubblicato in una forma accessibile per le persone con disabilità visive. Il contesto internazionale del diritto d’autore, con regole diverse nei vari Paesi, limita l’accesso ai testi a stampa di queste persone. Inoltre, solo in una minoranza di Paesi la legislazione nazionale prevede restrizioni ed eccezioni a favore delle persone con disabilità visive. A ciò si aggiunge che l’applicazione del diritto d’autore nazionale è limitata al territorio di ciascuno Stato. Alla luce della loro natura «territoriale», le eccezioni previste dal diritto nazionale non si applicano di norma all’importazione o all’esportazione di opere in un formato accessibile, neppure tra Paesi con regolamentazioni simili tra loro. Nel contesto attuale, le organizzazioni competenti dei singoli Paesi sono costrette a negoziare con i titolari dei diritti per ottenere le licenze necessarie per lo

1 RS 0.231.171.1

2 RS 0.231.171