Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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un’applicazione efficace della legge. Il problema è esacerbato dalla diffusa inconsapevolezza dell’illiceità. Questa evoluzione potrebbe essere in parte riconducibile alla diffusione dell’«altruismo digitale» (secondo cui «sharing is caring»), su cui poggia, ad esempio, Wikipedia8. Chi è disposto a condividere le proprie conoscenze senza ricevere un compenso considera asociale chi mette a disposizione i propri contenuti solo su remunerazione e vi vede una limitazione illecita dell’accesso all’informazione e alle opere. Così facendo si ignora il fatto che gli autori, che vivono del proprio lavoro, non possono permettersi questo tipo di altruismo. L’indifferenza diffusa e la quasi impossibilità pratica di applicare le leggi hanno creato una situazione di utilizzo di massa incontrollabile9. Occorre quindi valutare se sia opportuno introdurre per le utilizzazioni delle opere in Internet un sistema di gestione collettiva analogo a quello applicabile per le fotocopie10.
1.2.2.1 Possibilità di gestione collettiva per le utilizzazioni in Internet
Il modello più conosciuto di gestione collettiva dei diritti d’autore in Internet è la tariffa unica, anche detta «flatrate». I termini «tariffa unica culturale» o «content flatrate» si riferiscono all’idea di legalizzare la diffusione e riproduzione non commerciale in Internet di opere digitali protette da diritto d’autore, come musica, film, programmi per computer ed e-libri, contro il versamento di una tariffa unica ai titolari dei diritti11.
Una versione limitata della tariffa unica viene già applicata. La restrizione dell’uso privato consente l’utilizzazione di musica, film o e-libri, incluse la riproduzione e la diffusione, nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici (art. 19 cpv. 1 lett. a). Si tratta di una restrizione del diritto d’autore introdotta all’epoca per le musicassette, ma la cui formulazione tecnologicamente neutra consente di contemplare anche le utilizzazioni in Internet. Rispetto alla tariffa unica è in realtà più restrittiva, dal momento che ammette la diffusione dell’opera solo in una cerchia molto stretta di persone. Ciò esclude sistematicamente le utilizzazioni sui social media e la diffusione mediante una rete peer-to-peer o tramite un canale di YouTube. Questa restrizione del diritto d’autore non si applica inoltre ai programmi per computer. Per di più la disposizione che disciplina il compenso per l’uso privato fa riferimento alle cassette vergini o altri supporti, ossia alla copia fisica (art. 20 cpv. 1 e 3) e non è quindi applicabile alle utilizzazioni in Internet.
Dalle discussioni in merito alla forma concreta di una tariffa unica culturale sono emersi due approcci in particolare12. Mentre il primo intende introdurre un sistema
8 BECK, RAINER, Die «diebische» Seite im Menschen - Geistiges Eigentum und Unrechtsbewusstsein, Gazetta 52/2012, pag. 56 seg.
9 Cfr. p.es. la pagina di file sharing 4shared che nel 2011 è stata visitata circa 2,5 miliardi di volte (http://www.20min.ch/digital/webpage/story/22122497).
10 Cfr. BERGER, MATHIS, Geometrie des Interessenausgleichs im Urheberrecht oder die Quadratur des Kreises, Gazetta 52/2012, pag. 36; EGLOFF, WILLI, Ein Lob der kollektiven Verwertung, Gazetta 52/2012, pag. 42.
11 ROSSNAGEL, ALEXANDER / JANDT, SILKE / SCHNABEL, CHRISTOPH / YLINIVA- HOFFMANN, ANNE, Die Zulässigkeit einer Kulturflatrate nach nationalem und europäischem Recht, 2009, pag. 4.
12 RENNER, TIM, Fakultative Flatrate auf Basis eines Kontrahierungszwangs zwischen Content- und Kanalinhabern, Schweizerisches Forum für Kommunikation del 10.02.2011; ROSSNAGEL, ALEXANDER / JANDT, SILKE / SCHNABEL, CHRISTOPH / YLINIVA- HOFFMANN, ANNE, Die Zulässigkeit einer Kulturflatrate nach nationalem und europäischem Recht, 2009, pag. 4.