Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
fungere da base per una decisione concreta. Non è invece tale se prescrive semplicemente agli Stati contraenti come deve essere disciplinata una materia e, anziché alle autorità amministrative o giudiziarie, si rivolge al legislatore (DTF 124 IV 23).
Il Trattato di Pechino protegge i diritti degli artisti interpreti sulle loro interpretazioni o esecuzioni audiovisive. È quindi in linea con il WPPT, a cui si ispira direttamente. Benché il Trattato di Pechino contenga una serie di disposizioni applicabili direttamente, tra cui i diritti degli artisti interpreti (art. 5—11 Trattato di Pechino), vi si trovano anche disposizioni che richiedono un’attuazione sul piano nazionale, quali gli obblighi riguardanti le misure tecnologiche (art. 15 Trattato di Pechino) e quelli concernenti le informazioni sulla gestione dei diritti (art. 16 Trattato di Pechino). Tali obblighi devono essere attuati dal legislatore nazionale. Secondo i criteri stabiliti dal Tribunale federale, il Trattato di Pechino è applicabile direttamente soltanto a titolo parziale.
Il Trattato di Marrakech differisce dagli accordi internazionali in materia di diritto d’autore esistenti nella misura in cui non definisce un livello di protezione minimo, ma obbliga le Parti contraenti a inserire nella propria legislazione determinate limitazioni del diritto d’autore volte ad autorizzare le organizzazioni di persone non vedenti e con disabilità visive a riprodurre, distribuire e mettere a disposizione in formati accessibili le opere stampate protette dal diritto d’autore (art. 4 Trattato di Marrakech). È altresì espressamente consentito lo scambio transfrontaliero (art. 5 e 6 Trattato di Marrakech). Il trattato si rivolge dunque in primo luogo al legislatore e la sua attuazione presuppone una trasposizione nel diritto nazionale degli Stati contraenti.
1.1.4 Valutazione
A dodici anni dalla conclusione del WPPT, il Trattato di Pechino elimina le disparità di trattamento tra attori e artisti interpreti. Il campo d’applicazione del WPPT, limitato agli elementi sonori delle interpretazioni o esecuzioni, escludeva infatti gli attori creando una disparità ingiustificata. In vista della ratifica del WPPT, il legislatore svizzero aveva peraltro deciso di accordare il medesimo livello di protezione agli artisti interpreti a prescindere dal fatto che le loro interpretazioni o esecuzioni fossero puramente sonore o audiovisive.
Benché il Trattato di Marrakech imponga agli Stati contraenti l’obbligo di introdurre nella propria legislazione nazionale determinate restrizioni del diritto d’autore, i negoziatori si sono in particolare concentrati sulle relative condizioni, nell’intento di garantire che tali restrizioni siano limitate alle misure indispensabili al raggiungimento dell’obiettivo del trattato e compatibili con le condizioni in vigore a livello internazionale applicabili alle restrizioni in generale. Il trattato prevede dunque limitazioni a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura, ma non modifica invece il test a tre fasi e non comporta quindi una riduzione generale del livello di protezione internazionalmente riconosciuto.