Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC)136
Art. 250a Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di
protezione affini
Il tribunale civile competente esamina, nell'ambito di una procedura sommaria secondo l'articolo 250a CPC, se sono soddisfatte le condizioni per una decisione giudiziaria di identificazione degli utenti secondo l'articolo 62a LDA. Spetta al richiedente (ossia il titolare dei diritti) rendere verosimile l’adempimento delle condizioni. L'identificazione consente al titolare dei diritti di promuovere un'azione civile per violazione (grave) dei suoi diritti d'autore o di protezione affini contro l'utente. In questa seconda causa è applicata la procedura ordinaria, nella quale la verosimiglianza non basta: il titolare dei diritti deve provare di essere stato leso nei suoi diritti.
Legge del 26 giugno 1998137 sull'archiviazione (LAr)
Art. 9 Principio della libera consultazione e termine di protezione
L'Archivio federale ha il compito di archiviare i documenti di valore archivistico e di renderli accessibili al pubblico. Con l'introduzione del capoverso 3 si garantisce che l’Archivio federale posso svolgere tale compito, in una forma adeguata, anche nel caso di materiale d’archivio protetto dal diritto d'autore. Si intende così dare all'Archivio federale la possibilità di rendere accessibili gli archivi in qualsiasi forma.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
3.1.1 Ripercussioni finanziarie
I diritti al compenso legati al diritto di prestito e alla restrizione dell’utilizzazione per scopi scientifici comportano un aumento dei costi di gestione di biblioteche, archivi e istituti di ricerca. L’utilizzazione di opere protette dal diritto d’autore produce pertanto costi aggiuntivi per la Confederazione, poiché essa gestisce diversi archivi e biblioteche (p.es. la Biblioteca nazionale svizzera) e cofinanzia i politecnici federali. Oltre a questi, per la Confederazione non risultano ulteriori costi supplementari.
3.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
La tenuta degli elenchi delle offerte bloccate (art. 66d cpv. 2) e l’istituzione di un servizio di coordinamento che funge da collegamento fra i titolari di diritti, le organizzazioni di consumatori determinanti e i fornitori di servizi di
136 RS 272
137 RS 152.1