Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine

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consumatori chiedono che gli utenti di Internet siano informati in modo oggettivo. I fornitori di servizi di telecomunicazione chiedono che la procedura sia applicata unicamente in caso di violazione grave del diritto d'autore e dei diritti di protezione affini e che la relativa valutazione legale non sia compito loro. Al fine di tutelare in ugual misura gli interessi in gioco, l'articolo 66h prevede che il contenuto dei testi sia determinato dai titolari dei diritti, dalle organizzazioni di consumatori e dai fornitori di servizi di telecomunicazione.

Il coinvolgimento delle organizzazioni di consumatori è stato fortemente voluto dai membri del gruppo di lavoro AGUR12 ed è stato approvato dai titolari dei diritti. Un'organizzazione di consumatori è un'organizzazione con attività d'importanza nazionale che statutariamente si dedica esclusivamente alla protezione dei consumatori. Questa limitazione non è stata chiesta dai membri del gruppo di lavoro. Ciononostante i criteri supplementari sono stati integrati nella disposizione per evitare un debordamento indesiderato della possibilità di ricorso e un accostamento al ricorso popolare. Tali criteri sono soddisfatti dalle organizzazioni di consumatori seguenti: l'Associazione consumatrici della Svizzera italiana (ACSI), la Fédération romande des consommateurs (FRC), il Konsumentinnenforum Schweiz (KF) e la Stiftung für Konsumentenschutz (SKS).

Art. 66i Servizio di coordinamento

Sulla scorta dell'ottima esperienza del nuovo osservatorio dei provvedimenti tecnici (OPT), istituito nel 2008 in occasione della revisione parziale della legge sul diritto d'autore (art. 39b), per il coordinamento e la composizione delle controversie tra associazioni e titolari di diritti, consumatori e fornitori di servizi di telecomunicazione, si prevede di creare un servizio analogo o di ampliare il campo d'attività dell'OPT. Vista la vicinanza dei campi d'attività dei due servizi, pare opportuno ampliare le attività dell'OPT.

Il servizio svolge i compiti conferitigli in virtù del capoverso 2. In particolare coordina la formulazione collettiva dei contenuti delle comunicazioni, dei due avvisi e delle informazioni secondo l'articolo 66h.

Art. 66j Elaborazione dei dati da parte di chi è leso nel suo diritto d’autore o

nel suo diritto affine di protezione

La decisione del Tribunale federale in merito al caso Logistep (DTF 136 II 508) ha messo in dubbio la liceità dell'elaborazione dei dati da parte degli autori lesi nei loro diritti. Secondo l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) l'elaborazione dei dati è ammessa se è garantito che la raccolta e la memorizzazione si limitano a dati assolutamente necessari per sporgere denuncia (probabilmente alle autorità locali responsabili) contro presunti autori di violazioni del diritto d'autore e i titolari dei diritti rendono visibili alle persone interessate la raccolta di dati sulle persone e lo scopo dell'elaborazione. A tal fine devono in particolare spiegare in modo trasparente il loro modo di procedere (con indicazioni sul tipo e sull'entità dei dati raccolti) in uno spazio facilmente accessibile e reperibile del sito Internet nonché chiarire che potranno essere avanzate pretese di risarcimento. Inoltre, le raccolte di dati devono essere registrate presso l’IFPDT se