Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/36: Revisione dell'ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi · 11 pagine

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Articolo 4 Apposizione dell'indicazione di provenienza

a. Sulla cassa

Capoverso 1: anche per le casse d'orologio è prevista una percentuale di almeno il 60 per cento dei costi di produzione al fine di assicurare la coerenza con la definizione di orologio (art. 1a cpv. 1 lett. e dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi) e di movimento (art. 2 cpv. 1 lett. bter dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi). Il requisito minimo del 60 per cento dei costi di produzione realizzati in Svizzera soddisfa inoltre la nuova legislazione «Swissness».

Infine, si è approfittato della revisione per sostituire il termine «tornitura» con «lavorazione» alla luce dell'evoluzione dei processi industriali intervenuta dopo il 1972.

Articolo 9 Entrata in vigore

Capoversi 1 e 2: la revisione della presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Le disposizioni dell'articolo 1a lettera d e dell'articolo 2 capoverso 1 lettera bbis, secondo cui lo sviluppo tecnico dell'orologio e del movimento deve avere luogo in Svizzera, vanno oltre i requisiti minimi della legislazione «Swissness». Lo stesso vale per l'obbligatorietà di considerare il costo dei circuiti integrati, dei moduli elettronici, dei moduli captatori di energia, dei moduli display elettro-ottici e dell'organo regolatore (quarzo) per il calcolo dei costi di produzione (art. 2 cpv. 2 lett. ater del progetto di ordinanza). Per tali disposizioni è giustificato concedere un termine transitorio specifico per il settore; esse entrano pertanto in vigore il 1° gennaio 2019. Dopo tale data potranno essere messi in circolazione solo orologi e movimenti che rispettano le condizioni di cui all'articolo 1a lettera d, all'articolo 2 capoverso 1 lettera bbise all'articolo 2 capoverso 2 lettera ater. Per «mettere in circolazione» si intende la prima immissione in commercio da parte del fabbricante. Per dette disposizioni il Il termine transitorio specifico per il settore riguarda dunque i produttori e non gli intermediari.

Il periodo di transizione è pertanto allineato al termine di due anni secondo il diritto di esecuzione «Swissness»18 con il vantaggio che il settore orologiero dovrà uniformare i propri processi di produzione una sola volta. Va inoltre rammentato che le nuove disposizioni «Swissness» sono note, al più tardi, dalla consultazione relativa al diritto sull’esecuzione della legislazione «Swissness» dell'estate 2014. Il settore dispone perciò di quattro anni e mezzo per adeguare i propri processi di produzione. I contenuti della nuova ordinanza «Swiss made» per gli orologi saranno inoltre comunicati alle imprese attive nel settore orologiero alla fine del 2015 in occasione della consultazione sul progetto di ordinanza e di conseguenza le imprese interessate avranno ancora circa tre anni per adeguare i propri processi di produzione.

7. Ripercussioni

7.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Can-

toni

L'attuazione dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi è di competenza della Federazione dell'industria orologiera svizzera FH in quanto costituisce uno strumento di diritto privato affidato alle imprese del settore interessato. Alla Confederazione e ai Cantoni non sono attribuiti compiti

18 Art. 60a OPM; fino al 31 dicembre 2018.