Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/36: Revisione dell'ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi · 11 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Articolo 2a Definizione di pezzo costitutivo svizzero
Giusta l'articolo 2 capoverso 1 lettera c della vigente ordinanza «Swiss made» per gli orologi, determinati pezzi costitutivi del movimento devono essere di fabbricazione svizzera. La nuova disposizione definisce i casi in cui un pezzo costitutivo può essere considerato svizzero. Tale definizione si basa sulla definizione di movimento di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere b e c dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi.
Lettera a: come gli orologi e i movimenti (art. 1a lett. c e art. 2 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi), anche i pezzi costitutivi devono essere controllati dal fabbricante in Svizzera per essere considerati svizzeri. Il controllo in Svizzera sancito in queste lettere costituisce una garanzia di qualità oggetto di un disciplinamento settoriale uniforme ai sensi dell'articolo 48c capoverso 1 lettera c LPM, i cui costi possono essere inclusi nel calcolo del criterio del 60 per cento.
Lettera b: in conformità all'articolo 48c capoverso 1 LPM, il criterio del 60 per cento è richiesto per tutti i prodotti industriali. Si tratta di un requisito minimo che deve essere integrato nel progetto di ordinanza.
L’attribuzione dei costi dei pezzi costitutivi al prodotto finale si basa sulla nuova ordinanza sulla protezione dei marchi (art. 52i OPM, «Attribuzione dei costi delle materie»).
Articolo 2b Definizione di assiematura in Svizzera
Capoverso 1: la vigente ordinanza «Swiss made» per gli orologi non contiene una definizione di assiematura. La disposizione proposta nel progetto di ordinanza corrisponde agli usi del settore.
Capoverso 2:
Lettere a e b: dall'articolo 2 capoverso 1 lettera a della vigente ordinanza «Swiss made» per gli orologi si potrebbe dedurre che tutti i pezzi del movimento debbano essere assiemati in Svizzera. Una tale interpretazione sarebbe tuttavia piuttosto irrealistica alla luce degli usi nel settore e delle forniture, segnatamente nell'ambito del quarzo. Il requisito del montaggio finale in Svizzera è mantenuto (art. 2 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi), in quanto costituisce la fase essenziale che conferisce al movimento il suo aspetto e le sue caratteristiche.
Articolo 2c Costi di produzione
Lettere a—e: determinate categorie di costo non possono essere prese in considerazione nel calcolo dei costi di produzione. La formulazione e la struttura della disposizione sono riprese dall'articolo 48c capoverso 3 LPM.
Lettera f: neppure il costo della pila è incluso nei costi di produzione. Gli orologi al quarzo sono dotati di pile amovibili. La pila è considerata un elemento amovibile che non fa parte del movimento. Sia il movimento sia l'orologio stesso possono infatti essere venduti senza pila. A seconda dello stoccaggio la pila può anche essere cambiata prima della vendita. La pila non può quindi influenzare la provenienza né dell'orologio né del movimento.
Articolo 3 Condizioni per l'uso della designazione «Svizzera» e della croce sviz-
zera
Capoverso 1: nel progetto di ordinanza si precisa che per gli orologi non svizzeri è vietato anche l'uso della croce svizzera o dei segni che possono essere confusi con essa.