Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/36: Revisione dell'ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi · 11 pagine
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5. Rappresentatività
Un'ordinanza di settore quale la presente ordinanza «Swiss made» per gli orologi consente di definire regole più precise che tengano conto delle esigenze specifiche dei singoli settori (art. 50 cpv. 2 LPM). Un settore può anche prevedere criteri più severi rispetto a quelli prescritti dalla legge. L'ordinanza di settore non deve, tuttavia, servire abusivamente gli interessi specifici di una parte del settore. È al contrario fondamentale che una parte rappresentativa delle aziende del settore appoggi l'ordinanza15.
ll settore orologiero svizzero è rappresentato dalla Federazione dell'industria orologiera svizzera FH con sede a Bienne. Quest'ultima conta circa 500 membri e rappresenta la netta maggioranza delle aziende effettivamente attive nel settore della produzione e commercializzazione di orologi o componenti di orologi. I suoi membri realizzano oltre il 90 per cento del fatturato e rappresentano più del 90 per cento delle persone occupate in questo ramo. Inoltre, la FH rappresenta regolarmente il settore in seno a organi internazionali e delegazioni del Consiglio federale ed è membro di economiesuisse.
Con decisione del 28 giugno 2007, la stragrande maggioranza (87 per cento) dei membri dell'assemblea generale della FH si è espressa a favore del consolidamento del marchio «Swiss made» per gli orologi, della precisazione della base legale (art. 48c LPM) e dell'elaborazione di un avamprogetto in tal senso. Il Parlamento ha approvato l'adeguamento della base legale nel giugno 2013. Il progetto di ordinanza del Consiglio federale poggia su tale disposizione e sull'avamprogetto elaborato dalla FH. Esso è dunque sostenuto da una parte rappresentativa del settore.
6. Commento ai singoli articoli
Articolo 1 Definizione di orologio
Capoverso 1:
Lettera a: la definizione è concepita in modo ampio affinché possano essere inclusi gli orologi connessi (smartwatch). Gli orologi connessi servono anche a misurare il tempo. Occorre assicurare la parità di trattamento tra orologi tradizionali e connessi per far sì che questi ultimi non siano soggetti a regole più flessibili in materia di «Swiss made» e quindi favoriti. Si intende così evitare una distorsione della concorrenza.
Tuttavia, affinché non sia compreso qualsiasi dispositivo che misuri il tempo (p.es. smartphone o iPod), rientrano nella definizione soltanto gli apparecchi di cronometria da portare al polso.
Lettera b: rientrano altresì nella definizione di orologio gli apparecchi di cronometria che non si portano al polso ma che soddisfano cumulativamente le due condizioni seguenti: la loro funzione principale deve essere la misurazione del tempo e non devono superare determinate dimensioni. Pertanto le penne, i coltelli o i lettori MP3 in grado di indicare l'ora non sono orologi. Sono invece considerati orologi i dispositivi quali le sveglie e gli orologi da tavolo di piccole dimensioni o gli orologi da tasca.
Le dimensioni massime del movimento vengono modificate rispetto all'articolo 1 capoverso 1 della vigente ordinanza «Swiss made» per gli orologi adeguandole alla realtà del mercato.
15 FF 2009 7425 7487