Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/36: Revisione dell'ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi · 11 pagine
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Capoverso 3: il cinturino è un accessorio amovibile che non rimane necessariamente montato sull'orologio dopo la sua fabbricazione. Spesso gli orologi sono infatti esportati senza cinturino. Inoltre rientrano nella definizione di orologio anche gli apparecchi di cronometria senza cinturino (p.es. orologi da tasca o a clip, sveglie). Di conseguenza il cinturino non viene considerato nella definizione di orologio.
Articolo 1a Definizione dell'orologio svizzero
Lettera d: giusta l'articolo 48c capoverso 4 LPM l'indicazione di provenienza deve corrispondere al luogo in cui è stata compiuta l'attività che ha conferito al prodotto le sue caratteristiche essenziali. Il diritto vigente già prescrive che l'assiematura e il controllo finale dell'orologio rispettino tale criterio. Ora anche lo sviluppo tecnico dell'orologio deve avere luogo in Svizzera. In ambito orologiero lo sviluppo tecnico è una tappa molto importante della ricerca e dello sviluppo (R&S) e comprende due fasi: la costruzione e prototipazione. La costruzione, che comprende lo sviluppo e la costruzione di pezzi costitutivi solitamente mediante l'uso di strumenti CAD16, è parte integrante dell'R&S. Questa fase consente al costruttore di ricercare e ottimizzare le caratteristiche peculiari (geometrie, materiali, dimensioni, rendimento teorico, affidabilità, ecc.) che vengono poi testate al momento della prototipazione, anch'essa parte integrante dell'R&S, poiché permette di convalidare la costruzione tecnica. Lo sviluppo tecnico presuppone competenze elevate e contribuisce in modo essenziale alla «creazione» del prodotto. Rappresenta pertanto una fase importante della costruzione e della fabbricazione di un orologio.
Lettera e: la nuova legislazione «Swissness» prescrive che i costi di produzione di tutti i prodotti industriali siano realizzati almeno nella misura del 60 per cento in Svizzera (art. 48c cpv. 1 LPM). Si tratta di una percentuale minima che deve essere integrata nel progetto di ordinanza affinché la maggior parte dei costi di produzione di un orologio sia chiaramente realizzata in Svizzera e le attese dei consumatori siano soddisfatte.
Articolo 2 Definizione del movimento dell'orologio
Capoverso 1:
Lettera bbis: lo sviluppo tecnico del movimento è definito con gli stessi criteri previsti per lo sviluppo tecnico dell'orologio (cfr. le spiegazioni relative all'art. 1a lett. d).
Lettera bter: affinché un movimento sia considerato svizzero, almeno il 50 per cento del valore di tutti i pezzi costitutivi deve essere di fabbricazione svizzera (art. 2 cpv. 1 lett. c della vigente ordinanza «Swiss made» per gli orologi). In conformità alla nuova legislazione «Swissness», a questa condizione se ne aggiunge un'altra di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera bter: almeno il 60 per cento dei costi di produzione di un movimento deve essere realizzato in Svizzera (art. 48c cpv. 1 LPM). Tuttavia, per quanto concerne la quota svizzera richiesta, queste due percentuali portano allo stesso risultato poiché la base di calcolo è diversa (cfr. le spiegazioni relative al n. 4, Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera).
Capoverso 2:
Lettera a: questa disposizione viene abrogata. Di regola il quadrante e le lancette non fanno parte del movimento. I movimenti sono perlopiù commercializzati privi di quadrante e lancette e
16 Per CAD (dall'inglese «computer-aided design», in italiano «progettazione assistita dall'elaboratore») si intende la costruzione di un prodotto con l'ausilio di strumenti informatici.