Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/36: Revisione dell'ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi · 11 pagine
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nella maggior parte dei casi la posa viene eseguita dal fabbricante dell'orologio anziché dal fabbricante del movimento. Non sussiste pertanto alcun motivo di includere il quadrante e le lancette nel calcolo del valore del movimento.
Lettera abis: il quadrante può per contro far parte del movimento negli orologi con display elettroottico o modulo solare se svolge una funzione elettronica (accumulo di energia). Di conseguenza, in questi casi si tiene conto del costo del quadrante.
Lettera ater: tutti i pezzi costitutivi menzionati al capoverso 2 lettera atersono considerati nel calcolo, anche se non sono disponibili in quantità sufficiente in Svizzera.
Questa disposizione mira a mantenere immutate le modalità di calcolo del valore svizzero di un movimento. L’obbligo di tenere conto dei pezzi costitutivi citati (= il «cuore» del movimento) nel calcolo del 50 per cento del valore (art. 2 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi) impedisce una riduzione del valore svizzero del movimento. In questo caso il progetto di ordinanza diverge pertanto dall'ordinanza sulla protezione dei marchi (art. 52k OPM, «Materie non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera»). L'applicazione dell'articolo 52k OPM comporterebbe una riduzione del valore svizzero del movimento.
Lettera b: questa disposizione rimane invariata.
L'articolo 2 dell'Accordo complementare concernente i prodotti orologieri prevede una procedura di autenticazione, come menzionato alla lettera b. La procedura di autenticazione non rende «svizzeri» i pezzi provenienti dall'UE, tuttavia permette di includere nel calcolo del valore svizzero del 50 per cento anche i costi dell'assiematura. Ciò consente di utilizzare più componenti provenienti dall'UE che componenti provenienti da Paesi non UE. L'orologio viene comunque considerato svizzero17.
Lettera c: è possibile che il fabbricante di movimenti svizzero utilizzi solo uno o due componenti UE per il movimento. Il costo dei componenti UE utilizzati potrebbe così essere inferiore al costo dell'assiematura. In questo caso, il fabbricante di movimenti svizzero potrebbe impiegare la differenza (tra il costo dei componenti UE utilizzati e il costo dell'assiematura) per componenti provenienti da Paesi non UE. Non è tuttavia questo l'obiettivo dell'Accordo complementare concernente i prodotti orologieri (cfr. le spiegazioni relative all'art. 2 cpv. 2 lett. b). La soluzione della lettera c tiene conto di questa problematica e prevede che il costo dell'assiematura non superi il costo dei pezzi costitutivi provenienti dall'UE inclusi nel movimento svizzero. Quando il costo dei componenti UE utilizzati è inferiore al costo dell'assiematura, il fabbricante di movimenti svizzero può compensare la differenza di costo utilizzando ulteriori pezzi costitutivi provenienti dall'UE. Tuttavia, è altresì possibile ridurre i costi di assiematura per questo caso in modo che tali costi e quelli dei componenti UE risultino bilanciati.
Capoverso 3: le disposizioni dell'Accordo complementare concernente i prodotti orologieri prevalgono su quelle del progetto di ordinanza in virtù del primato del diritto internazionale. Questa disposizione è esclusivamente «declaratoria».
17 FF 2009 7425 7553