Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/36: Revisione dell'ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi · 11 pagine

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1. Introduzione

L'ordinanza del 23 dicembre 19711 concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi (ordinanza «Swiss made» per gli orologi) disciplina l'uso dell'indicazione di provenienza «Svizzera» per gli orologi. Le indicazioni di provenienza «Svizzera» e «Swiss made» sono sinonimo di qualità, innovazione tecnica e precisione: caratteristiche essenziali per un orologio. I consumatori sono disposti a pagare di più per un orologio svizzero. Si aspettano però che un orologio «Swiss made» abbia un legame diretto con la Svizzera. Per gli orologi svizzeri, il valore aggiunto generato dalla provenienza svizzera è stimato all'incirca al 20 per cento, per determinati orologi meccanici addirittura al 50 per cento, del prezzo di vendita2. E quando c’è un’opportunità di guadagno, non manca mai chi ne approfitta. Questo fenomeno minaccia la reputazione degli orologi svizzeri e di riflesso la Svizzera in quanto luogo di produzione. La revisione dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi mira a contrastare tale minaccia e a rafforzare la designazione «Swiss made» per gli orologi e i movimenti.

I criteri per i prodotti industriali previsti nella nuova legislazione «Swissness»3 valgono anche per gli orologi e i movimenti. L'ordinanza «Swiss made» per gli orologi è adeguata per garantirne la compatibilità con la nuova legislazione «Swissness».

2. In generale

La revisione parziale dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi intende precisare, in particolare, i punti seguenti:

 la definizione di orologio svizzero proposta nel progetto di ordinanza considera l'orologio nel

suo insieme (prodotto finale): almeno il 60 per cento dei costi di produzione di un orologio deve essere realizzato in Svizzera. Questo parametro è in linea con i criteri «Swissness» generali per i prodotti industriali (art. 48c cpv. 1 LPM4). La precedente definizione di orologio svizzero era basata esclusivamente sul movimento;

 il movimento continua a rivestire un ruolo considerevole. Come finora, almeno il 50 per cento

del valore del movimento deve risultare da pezzi fabbricati in Svizzera. Inoltre, almeno il 60 per cento dei costi di produzione del movimento deve essere realizzato in Svizzera;

 il progetto di ordinanza prevede altresì che anche lo sviluppo tecnico dell'orologio e del movi-

mento abbia luogo in Svizzera. Questo requisito si aggiunge a quelli dell'ordinanza vigente

1 RS 232.119

2 Come dimostrato da diversi studi, tra cui due condotti dall'Università di San Gallo e dal Politecnico di Zurigo: Stephan Feige/Benita Brockdorff/Karsten Sausen/Peter Mathias Fischer/Urs Jaermann/Sven Reinecke: «Swissness Worldwide – Internationale Studie zur Wahrnehmung der Marke Schweiz», Studie Universität St. Gallen et al. 2008; Conradin Bolliger, «Produktherkunft Schweiz: Schweizer Inlandkonsumenten und ihre Assoziationen mit und Präferenzen für heimische Agrarerzeugnisse», Tagungsband der 18. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie, 2008.

3 La nuova legislazione comprende la revisione della legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM), RS 232.11, e della legge federale del 5 giugno 1931 sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (LPSP), RS 232.21. Cfr. le leggi adottate dal Parlamento, Foglio federale (FF) 2013 4053 segg.

4 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, RS 232.11. Cfr. la legge adottata dal Parlamento, FF 2013 4071 segg.