Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/36: Revisione dell'ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi · 11 pagine

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secondo cui l'assiematura e il controllo finale dell'orologio e del movimento devono aver luogo in Svizzera;

 nel progetto di ordinanza la definizione di orologio è ampliata in modo da includere anche gli

orologi connessi (smartwatch)5. In materia di «Swiss made», gli orologi connessi non devono essere favoriti rispetto a quelli tradizionali;

 il progetto di ordinanza definisce inoltre per la prima volta cosa si intende per assiematura del

movimento in Svizzera.

Le disposizioni dell'ordinanza sulla protezione dei marchi6 sono altresì valide per gli orologi e i movimenti, nella misura in cui l'ordinanza «Swiss made» per gli orologi non contiene regolamentazioni particolari.

3. Base legale

La revisione parziale dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi del Consiglio federale poggia su una norma di delega.

L'articolo 50 capoverso 2 LPM prevede la possibilità per un settore di precisare le condizioni alle quali un'indicazione di provenienza svizzera può essere usata per prodotti determinati (nella fattispecie gli orologi e i relativi pezzi costitutivi). Tale disposizione non si riferisce solo all'elaborazione di nuove ordinanze di settore, bensì anche alla revisione della vigente ordinanza «Swiss made» per gli orologi.

4. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il Consiglio federale ha già esaminato in dettaglio, nel quadro della base legale, la questione della compatibilità dei nuovi criteri «Swissness» con gli impegni internazionali della Svizzera concludendo che le disposizioni «Swissness» approvate dal Parlamento sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, segnatamente con l'Accordo del 19727 di libero scambio CH-UE, con l'Accordo del 19678 concernente i prodotti orologieri CH-UE e con l'Accordo complementare del 19729 concernente i prodotti orologieri CH-UE10.

5 Un orologio connesso o smartwatch è un orologio da polso dotato di sensori, attuatori (p.es. motore con ritorno di vibrazione) nonché di connettività e funzionalità analoghe a quelle di un computer. Gli orologi connessi forniscono informazioni che vanno oltre l'orario e le loro funzioni possono essere personalizzate dagli utenti con l'ausilio di appositi programmi.

6 Ordinanza sulla protezione dei marchi del 23 dicembre 1992 (OPM); RS 232.111. Le nuove disposizioni sono consultabili sul sito Internet dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale: https://www.ipi.ch/swissness.

7 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, RS 0.632.401.

8 Accordo del 30 giugno 1967 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea nonché i suoi Stati membri concernente i prodotti orologieri, RS 0.632.290.13.

9 Accordo complementare del 20 luglio 1972 all'«Accordo concernente i prodotti orologieri fra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea nonché i suoi Stati Membri», RS 0.632.290.131 (di seguito: «Accordo complementare concernente i prodotti orologieri»).

10 Messaggio del 18 novembre 2009 concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (messaggio concernente il Progetto «Swissness»), FF 2009 7425 7551 segg.