Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/36: Revisione dell'ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi · 11 pagine
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Il progetto di ordinanza del Consiglio federale relativo all'ordinanza «Swiss made» per gli orologi soddisfa i requisiti legali minimi in materia di «Swissness». In conformità alle disposizioni generali per i prodotti industriali (art. 48c cpv. 1 LPM), è segnatamente previsto che sia l'orologio sia il movimento siano prodotti in Svizzera almeno nella misura del 60 per cento. Nel progetto di ordinanza del Consiglio federale si rinuncia all'introduzione del criterio dell'80 per cento per gli orologi meccanici originariamente proposto dalla Federazione dell'industria orologiera svizzera FH.
Il requisito minimo, previsto nel progetto di ordinanza, di una quota dei costi del 60 per cento è compatibile con l'Accordo complementare concernente i prodotti orologieri tra la Svizzera e l'UE11. L'Accordo complementare concernente i prodotti orologieri riguarda il movimento dell'orologio e prevede che almeno il 50 per cento del valore di tutti i pezzi costitutivi di un movimento sia di fabbricazione svizzera12. La revisione dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi non comporta una modifica della disposizione relativa al movimento (art. 2 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi) e pertanto non implica una limitazione dell'ambito di applicazione dell'Accordo complementare concernente i prodotti orologieri.
I fabbricanti di movimenti devono rispettare sia il criterio di produzione del 60 per cento giusta l'articolo 48c capoverso 1 LPM sia il criterio di valore del 50 per cento ai sensi dell'Accordo complementare concernente i prodotti orologieri (rispettivamente dell'art. 2 dell'ordinanza «Swiss made» per gli orologi, il quale rimanda all'Accordo). Occorre sottolineare che questi due criteri si fondano su basi di calcolo differenti: nel calcolo del 60 per cento dei costi di produzione è infatti possibile tenere conto del valore dei pezzi costitutivi, dei costi di assiematura e di quelli per la ricerca e lo sviluppo. Il fabbricante rimane tuttavia vincolato all'Accordo complementare concernente i prodotti orologieri, secondo cui almeno il 50 per cento del valore dei pezzi costitutivi del movimento deve essere di fabbricazione svizzera (per questo calcolo possono essere considerati i costi di assiematura). Se un fabbricante soddisfa i requisiti dell'Accordo complementare concernente i prodotti orologieri, de facto soddisfa anche il criterio del 60 per cento13. Per motivi legati alla trasparenza e per evitare malintesi, il progetto di ordinanza contiene una riserva a favore dell'Accordo complementare concernente i prodotti orologieri (cfr. art. 2 cpv. 3 del progetto di ordinanza). Tale riserva ha un carattere esclusivamente «declaratorio».
Il requisito minimo di una quota dei costi del 60 per cento rispetta pertanto l'impegno derivante dai trattati internazionali riguardante il 50 per cento del valore dei pezzi costitutivi del movimento. Poiché l'Accordo complementare concernente i prodotti orologieri prevede solo una disposizione in merito al movimento e non contiene una definizione di orologio nel suo insieme (prodotto finale), la disposizione del progetto di ordinanza secondo cui un orologio deve essere prodotto in Svizzera almeno nella misura del 60 per cento è altresì compatibile con l'Accordo complementare concernente i prodotti orologieri14.
Ne consegue che il progetto di ordinanza è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. È altresì previsto che l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sia informata circa la nuova ordinanza «Swiss made» per gli orologi e la legislazione «Swissness».
11 Nota a pié di pagina 7.
12 Art. 2 dell'Accordo complementare concernente i prodotti orologieri.
13 FF 2009 7425 7554
14 FF 2009 7425 7554