Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

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Per quanto concerne i compiti delegati a terzi, dovrà essere ridotta la probabilità di interruzioni durature nella gestione degli elementi di indirizzo.

Nell’ambito dei servizi d’elenco, il deficit descritto deve essere eliminato mediante una misura poco restrittiva volta a garantire la trasparenza. Il consolidamento delle collaborazioni tra i fornitori di servizi d’elenco pubblici e una concorrenza, talvolta riscontrabile, da parte dei motori di ricerca Internet o delle reti sociali non depongono attualmente a favore di un intervento più restrittivo.

In materia di governance di Internet, gli interessi della Svizzera dovranno essere rappresentati più efficacemente. Oltre a un miglioramento generale della LTC in questo ambito, bisognerà creare una base legale che permetta all’UFCOM di partecipare finanziariamente ai processi dei gruppi multilaterali delle organizzazioni internazionali. Non da ultimo, si dovrà rafforzare il ruolo di Ginevra quale centro della governance di Internet.

1.1.1.5 Mercati all’ingrosso e accesso alla rete

La LTC è entrata in vigore il 1° gennaio 1998, con l’obiettivo di trasformare il settore delle telecomunicazioni, storicamente monopolistico, in un mercato competitivo. La LTC si prefigge di creare le condizioni quadro per favorire la concorrenza e offrire alla popolazione e all’economia una vasta gamma di servizi di telecomunicazione di qualità, competitivi su scala nazionale e internazionale, a prezzi convenienti. In particolare, secondo l’UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni; 2012), lo sviluppo ottimale della banda larga potrebbe influire positivamente sulla crescita del prodotto interno lordo (PIL) attraverso molteplici canali (ad es. l’aumento della produttività grazie all’ottimizzazione dei processi nelle imprese). Un ruolo particolare è attribuito tuttora al disciplinamento in materia di accesso all’infrastruttura dell’allora impresa statale PTT (oggi Swisscom). Tale disciplinamento mira a promuovere la concorrenza a livello di mercato al dettaglio e, nel contempo, a favorire lo sviluppo di nuove infrastrutture. L’attuale livello della concorrenza dovrà essere garantito; il presente avamprogetto auspica pertanto a colmare puntualmente le lacune dell’attuale sistema di accesso e dei processi.

L’attuale LTC presenta a livello di prassi normativa alcune lacune nell’elaborazione delle principali espressioni e definizioni.

Senza misure di accompagnamento, il principio della priorità riservata alle trattative potrebbe generare distorsioni del mercato per effetto di fenomeni di collisione tra i fornitori. In questo contesto, l’interdipendenza tra la LTC e il diritto sui cartelli presenta delle lacune. Nel quadro di una delle sue procedure, la Commissione della concorrenza (COMCO) è giunta a conclusione che Swisscom detiene una posizione dominante sul mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali sulla propria rete di radiocomunicazione mobile e impone prezzi eccessivi. La sanzione emessa dalla COMCO è stata respinta dal Tribunale federale (2011) con la motivazione che, in virtù della regolamentazione settoriale specifica, un FST avrebbe potuto chiedere alla Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) di determinare i proventi dei servizi di terminazione su reti mobili, il che avrebbe impedito a Swisscom di praticare prezzi sproporzionati. Non si può tuttavia evitare, in presenza di interessi convergenti, che fenomeni di collisione provochino distorsioni di mercato, che non possono essere risolte né dalla COMCO né dall’autorità di regolazione. Inoltre, se