Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
una posizione dominante sul mercato è riconducibile a un accordo illecito in materia di concorrenza, la COMCO e l’autorità di regolazione avrebbero entrambe la competenza di agire. La determinazione di prezzi calcolati in base ai costi da parte dell’autorità di regolazione potrebbe risultare, nella fattispecie, un intervento sul mercato sproporzionato e inadeguato.
Al momento dell’entrata in vigore della LTC si era presupposto che Swisscom, quale ex monopolista, detenesse una posizione dominante sul mercato delle telecomunicazioni. Poiché il settore delle telecomunicazioni è costituito di diversi segmenti di mercato, appare inopportuno e tanto più inefficace considerare la questione della dominanza sul mercato in rapporto all’intero settore, come prevede l’attuale regolamentazione. In origine non era previsto di stabilire secondo la prassi del diritto dei cartelli una posizione dominante sul mercato limitata al livello dei prodotti e di area geografica; in realtà, questa soluzione si è rivelata essere l’unica strada percorribile. Inoltre, l’attuale articolo 11 LTC non distingue chiaramente tra i diversi strumenti di regolamentazione né tra i mercati e i prodotti da regolamentare, ma riunisce questi tre elementi, distinti ma comunque correlati tra loro, sotto la denominazione «forme di accesso». Una posizione dominante sul mercato non deve essere definita in rapporto agli strumenti e ai prodotti di regolamentazione, ma occorre piuttosto scegliere i prodotti e gli strumenti in base alla posizione dominante in un determinato settore di mercato. Se, secondo il diritto vigente, l’autorità di regolazione è chiamata a intervenire su richiesta di un fornitore terzo, quest’ultima dispone oggi soltanto della facoltà di applicare integralmente le misure di regolamentazione stabilite per legge alle condizioni di accesso oggetto della contestazione. E ciò malgrado il fatto che, in base alle circostanze, gli obblighi di adottare un comportamento non discriminatorio e di garantire sufficiente trasparenza a livello di prezzi, senza che questi ultimi siano calcolati in funzione dei costi, potrebbero bastare, almeno in determinate regioni, a conseguire lo scopo normativo previsto. Il rischio di una sovraregolamentazione o di una regolamentazione errata è dunque elevato.
Per quanto concerne l’accesso all’infrastruttura passiva, come per esempio le canalizzazioni di cavi e i piloni d’antenna radio, nel caso di capacità sufficienti, una duplicazione di queste infrastrutture non presenta un vantaggio economico. Si dovrebbe piuttosto sfruttare le capacità disponibili il più efficientemente possibile. L’attuale disciplinamento in materia di accesso obbliga unicamente i fornitori di servizi di telecomunicazione dominanti sul mercato a garantire l’accesso alle loro canalizzazioni di cavi. Non vige invece l’obbligo per le altre imprese che possiedono infrastrutture idonee per la costruzione di reti di comunicazione di offrire la possibilità di coutenza se vi sono capacità disponibili. Un tale obbligo potrebbe contribuire a un ampliamento rapido e soprattutto efficiente della banda ultra larga.19
I proprietari di immobili sono finanziati spesso dai FST per il cablaggio di fibra ottica fino al domicilio dell’utilizzatore finale (Fiber to the Home [FTTH]). I FST, dal canto loro, pongono quale condizione un diritto di accesso esclusivo e a lungo termine. Se non è possibile garantire ad altri FST l’accesso agli impianti domestici, sussiste il pericolo di limitare la concorrenza e la libertà di scelta dei consumatori.
19 L’Atlante della banda larga dell’UFCOM (2015f) e dei Cantoni descrive lo stato attuale della copertura della banda larga in Svizzera, anche in base alla tecnologia di collegamento disponibile localmente, alle velocità (di Upload e di Download) o al numero di fornitori. Si prevedono ulteriori investimenti specialmente nell’ampliamento della banda ultra larga.