Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

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contrastare efficacemente le chiamate pubblicitarie indesiderate effettuate dall’estero.

Le persone dovrebbero ricevere soltanto le chiamate pubblicitarie che desiderano effettivamente ricevere. Le chiamate pubblicitarie non saranno totalmente illegali, ma potranno essere effettuate a condizione che siano rispettate le prescrizioni vigenti. In futuro, la protezione offerta dal diritto in materia di concorrenza sleale dovrà essere estesa anche alle persone non iscritte nell’elenco telefonico. Queste ultime potranno inoltre fare valere il loro diritto di non pubblicare i loro numeri di telefono nell’elenco e di beneficiare comunque della protezione garantita dall’asterisco. I clienti dovranno avere a disposizione un ventaglio, quanto più ampio possibile, di servizi di comunicazione di diversi fornitori, che potranno scegliere e abbinare tra loro in base alle loro esigenze. L’obbligo di fornire anche separatamente i diversi servizi di un’offerta aggregata non dipenderà più da una posizione dominante sul mercato.

I bambini e i giovani dovranno essere protetti più efficacemente dai pericoli derivanti dall’utilizzo di servizi di telecomunicazione. Il Consiglio federale dovrà essere autorizzato a emettere all’occorrenza le opportune disposizioni in materia di protezione dei giovani, soprattutto quando le misure di autoregolamentazione del settore non sono sufficienti o i fornitori non intervengono.

Al momento dell’acquisto di un servizio (in partic. un’offerta Internet), i clienti dovrebbero essere informati della qualità di questo servizio.

La trasparenza in relazione al trattamento dei servizi a livello di rete dovrà essere migliorata. Benché non si possa escludere che i fornitori privilegino determinati servizi, i clienti dovranno disporre delle informazioni necessarie a compiere la scelta che meglio risponde alle loro esigenze.

1.1.1.7 Frequenze e impianti

Oggigiorno, oramai qualsiasi utilizzazione di frequenze, fatte salve alcune eccezioni, è soggetta all’obbligo di concessione. L’Unione europea ha accolto il principio opposto; l’esonero dall’obbligo di concessione costituisce infatti la norma e non l’eccezione, con costi di regolamentazione tendenzialmente inferiori e maggiore trasparenza. Il rilascio di una concessione deve essere motivato in modo trasparente e previsto soltanto nei casi in cui il pericolo di interferenze radio è elevato. In tutti gli altri casi, un’autorizzazione generale permette a chiunque di utilizzare le frequenze.

Inoltre, manca attualmente la base legale per introdurre un obbligo di notifica in alternativa alla concessione negli ambiti in cui sarebbe possibile un esonero dall’obbligo di concessione (c.d. License Exempt/LE). Ciò riguarda i casi in cui l’autorità di regolazione informa gli utilizzatori di frequenze di eventuali restrizioni, onde evitare che altri impianti (critici) subiscano interferenze. Vista l’impossibilità di autorizzare l’utilizzazione delle frequenze senza concessione e di prevedere parallelamente un obbligo di notifica per determinati scopi, non è possibile ammettere altre forme di utilizzazione frammezzo l’obbligo di concessione e l’esonero da questo obbligo (c.d. Light Licensing/LL).