Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

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1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

1.3.1 Bilancio delle conseguenze

1.3.1.1 Definizione di FST e obbligo di notifica

Sostituzione dell’obbligo generale di notifica imposto ai FST con la registrazione

presso l’UFCOM soltanto per i FST che utilizzano elementi d’indirizzo o radio-

frequenze (art. 4 cpv. 1)

La sostituzione dell’obbligo generale di notifica con una registrazione concernente esclusivamente i FST che utilizzano elementi d’indirizzo o radiofrequenze permette di introdurre una regolamentazione applicabile, a costi contenuti (spese statali uniche nel settore informatico di 100 000–200 000). Sia per i FST che sono già notificati e che resteranno registrati (ca. 300 nel 2013), sia per quelli che saranno esonerati dalla registrazione (ca. 245 nel 2013), non saranno più riscossi emolumenti amministrativi per la registrazione (art. 40 cpv. 1 lett. a LTC). Gli emolumenti amministrativi ammontano complessivamente a 960 franchi l’anno, per ogni singolo FST notificato. Per i FST finora non notificati e in futuro esonerati dalla registrazione non saranno più effettuati tentativi di eludere l’obbligo di notifica. Tutti i FST resteranno soggetti a vigilanza e dovranno fornire dati per la statistica ufficiale.

Estensione dell’obbligo d’informazione per la statistica ufficiale ai non FST e a tutti gli attori sottoposti alla LTC (art. 59 cpv. 2)

L’affidabilità della statistica ufficiale potrà essere garantita anche dopo la revisione della LTC. Se ritenuto necessario, la statistica potrà comprendere nuovi attori (ad es. imprese di erogazione dell’energia elettrica o del gas). Le eventuali ripercussioni finanziarie di quest’obbligo d’informazione per i nuovi attori sono considerate limitate.

Abrogazione dell’articolo 6 LTC, segnatamente dell’obbligo dei FST di garantire le condizioni di lavoro usuali nel settore e di offrire un numero adeguato di posti di tirocinio

Si evita innanzitutto una disparità di trattamento tra i FST e un’eventuale distorsione della concorrenza. La disposizione non può essere applicata a tutti i FST (compresi i fornitori internazionali di servizi OTT con sede all’estero). Una limitazione dell’obbligo ai FST che resteranno registrati comporterebbe una disparità di trattamento tra gli attori di mercato. Inoltre, per i FST finora notificati, questa misura permetterà di abbattere i costi di regolamentazione derivanti da questi obblighi.