Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
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1.3.1.2 Roaming internazionale
Modifica delle modalità di fatturazione (segnatamente l’obbligo di fatturare al secondo o al kilobyte) per gli operatori di radiocomunicazione mobile (art. 12abiscpv. 1)
L’obbligo di fatturare con maggiore precisione le prestazioni fruite permette di rafforzare la protezione dei consumatori e di diminuire i costi di transazione. Gli operatori di radiocomunicazione mobile interessati dovranno dunque attendersi cifre di fatturato inferiori, mentre, parallelamente dal punto di vista statico, i risparmi per i consumatori aumenteranno.
Possibilità di introdurre misure strutturali e/o tecniche (art. 12abiscpv. 1)
Sarà possibile aumentare la pressione concorrenziale. L’efficacia di una simile misura dipenderà tuttavia principalmente dall’evoluzione della domanda relativa alle prestazioni in questione, soprattutto nell’UE. Dal momento che saranno impiegate soltanto soluzioni tecniche standard per l’applicazione delle misure strutturali e/o tecniche, i costi di attuazione possono essere considerati sostenibili per i FST.
Migliore disciplinamento normativo dell’obbligo d’informazione per gli operatori di radiocomunicazione mobile nei confronti dell’UFCOM (art. 12abiscpv. 2)
Questa misura costituisce una base importante per una regolamentazione e un monitoraggio del mercato efficaci. Le ripercussioni finanziarie per gli operatori di radiocomunicazione mobile saranno contenute.
Possibilità di fissare limiti massimi di prezzo nel quadro di accordi internazionali (art. 12abiscpv. 1)
Sarà fornita un ulteriore possibilità di abbassare i prezzi a vantaggio dei consumatori. La determinazione di limiti massimi di prezzo potrà ridurre il margine di manovra degli operatori di radiocomunicazione mobile. Tuttavia, l’ammontare di questi limiti dovrà permettere almeno di coprire i costi.
1.3.1.3 Servizio d’emergenza
Possibile estensione ad altri servizi di telecomunicazione e disciplinamento più dettagliato in materia di istradamento e localizzazione delle chiamate (art. 20)
La normativa proposta è intesa a creare una base per un servizio d’emergenza più efficace, con maggiori vantaggi per la società (miglioramento della protezione di beni di polizia quali la vita, l’integrità personale, la salute e la proprietà). Questi vantaggi dovranno giustificare i costi di attuazione. Questi ultimi saranno ripartiti tra i diversi attori (organizzazioni di primo intervento, FST, ecc.) e non possono essere ancora quantificati in modo definitivo.