Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
1.3.1.4 DNS e governance di Internet
Garanzia della certezza del diritto (in partic. disposizione d’ordinanza riprese nella legge) (art. 28, 28a e 28b)
La sicurezza degli investimenti può essere accresciuta e i costi di transazione diminuiti, in particolare per le imprese direttamente coinvolte che operano nel settore degli elementi di indirizzo.
Possibilità di obbligare terzi ad assumere compiti delegati (art. 28a cpv. 2)
L’attenuazione di rischi ed effetti negativi derivanti da eventuali interruzioni, concernenti per esempio gli indirizzi Internet .ch, permetterà di evitare ripercussioni economiche. La scelta ricadrebbe su terzi che dovrebbero già disporre dei fattori di produzione necessari a svolgere questi compiti. Detti terzi riceverebbero inoltre un indennizzo.
Miglioramento della trasparenza nei confronti dei consumatori e rispetto ai servizi d’elenco regolamentati e commerciali (art. 12d, 21 e 21a)
La trasparenza nei confronti dei consumatori potrà essere migliorata, con costi contenuti per gli operatori interessati.
Disciplinamento normativo esplicito della governance di Internet e possibilità di stanziare contributi a favore di organizzazioni internazionali (art. 64 cpv. 4–6)
Gli interessi della Svizzera vanno promossi più efficacemente. Anche la possibilità di partecipare finanziariamente ai processi multilaterali delle organizzazioni internazionali contribuisce a tale scopo, e può rafforzare il ruolo di Ginevra. Sotto il profilo dei costi, l'UFCOM dovrà potere finanziare ogni anno, nel quadro di questi processi, circa sei o sette organizzazioni internazionali mediante contributi dell'ammontare di circa 400 000–500 000 franchi.
1.3.1.5 Mercati all’ingrosso e accesso alla rete
Introduzione del diritto a intervenire d’ufficio (art. 13j cpv. 3)
La presente misura permette di colmare le lacune a livello normativo, di impedire fenomeni di collisione e di promuovere la concorrenza. Le spese supplementari necessarie a tale scopo, ritenute sostenibili, sono principalmente a carico dello Stato.
Maggiore flessibilità nell’applicazione degli strumenti normativi (art. 13h in combinato disposto con l’art. 13d)
La probabilità di errori normativi può essere ridotta. In seguito a un’analisi di mercato sarà inoltre possibile ricorrere a strumenti meno restrittivi di quelli impiegati sinora.