Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

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liberalizzazione dell’accesso al mercato. Soltanto chi utilizza elementi d’indirizzo o frequenze di radiocomunicazione per fornire servizi di telecomunicazione continuerà ad essere registrato presso l’UFCOM. Non esistono strumenti o contenuti normativi meno vincolanti che consentano di raggiungere gli obiettivi prefissati in modo più efficace ed efficiente.

Tra le soluzioni alternative, è stata esaminata la possibilità di registrare anche i fornitori di servizi di telecomunicazione che intendono far valere i diritti di cui beneficiano, in virtù della stessa LTC o delle sue disposizioni d’esecuzione, nei confronti di autorità o di terzi (cfr. l’attuale art. 51 OST21[diritto d’accesso alle risorse e ai servizi dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato], art. 35 LTC [diritto di utilizzo di aree d’uso comune], art. 36 cpv. 1 LTC [diritto d’espropriazione] e art. 36 cpv. 2 LTC [diritto di coutenza di impianti]). Da un punto di vista quantitativo, è lecito supporre che saranno soprattutto i fornitori titolari di elementi d’indirizzo o frequenze di radiocomunicazione a rivendicare i diritti di cui sopra. Per di più, in mancanza di dati precisi, l’identificazione dei fornitori che dispongono già di autorizzazioni (cantonali) per l’utilizzo di aree di uso comune ai sensi dell’articolo 35 LTC potrebbe porre qualche problema. Visti gli scarsi vantaggi rispetto all’onere amministrativo supplementare che ne risulterebbe, quest’alternativa è stata accantonata.

1.3.2.2 Roaming internazionale

Modifica delle modalità di fatturazione (segnatamente l’obbligo di fatturare al secondo o al kilobyte) per gli operatori di rete mobile e possibilità di introdurre misure strutturali e/o tecniche (art. 12abis cpv. 1)

Un’alternativa potrebbe essere la conclusione di un accordo bilaterale con l’Unione europea, con la conseguente ripresa, totale o parziale, del regime di regolamentazione del roaming internazionale applicabile agli operatori di rete mobile europei, piuttosto restrittivo rispetto a quello svizzero (cfr. per esempio gli attuali limiti massimi di prezzo22 o eventualmente alcune componenti del futuro Connected Continent legislative package23). In questo contesto occorre appurare in che misura il principio della nazione più favorita, istituito dall’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), permetta un tale accordo. Per il momento, altri accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE sono invece difficilmente immaginabili a causa di questioni istituzionali irrisolte.

Soprattutto affinché un accordo di questo tipo possa essere raggiunto più tardi, occorre creare la possibilità di fissare limiti massimi di prezzo.

Come alternativa alla via bilaterale, si potrebbe anche ipotizzare un sistema di accordi volontari nel quadro di un memorandum d’intesa (Memorandum of Understanding–MoU).

21 RS 784.101.1.

22 Cfr. Regolamento (UE) n. 531/2012 o Regolamento (CE) n. 717/2007.

23 Cfr. Commissione europea (2015) e il n. 3.3.4.2 relativo alle conseguenze sull’economia.