Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

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2 Commento ai singoli articoli

Ingresso

L’attuale ingresso rinvia alla Costituzione del 29 maggio 1874 (vCost.), che è stata riveduta il 18 aprile 1999 (Cost.); l’ingresso va dunque adeguato. L’articolo 36 vCost. corrisponde all’articolo 92 Cost.

Sostituzione di espressioni

Diversi articoli hanno dovuto essere adeguati alla nuova terminologia europea in materia di commercializzazione di prodotti (nuovo quadro normativo o «New Legal Framework»28). Nella regolamentazione UE si parla di «messa a disposizione sul mercato», che corrisponde nella LTC vigente all’immissione in commercio, definita a sua volta come la prima messa a disposizione del prodotto sul mercato. Questa modifica è il risultato del recepimento nel diritto svizzero della direttiva europea 2014/53/UE (direttiva RE29) e dell’aggiornamento dell’allegato settoriale corrispondente nell’accordo sul reciproco riconoscimento tra la Svizzera e l’UE (ARR CH- UE)30.

Art. 1 Scopo

Cpv. 2 lett. d

In futuro, la LTC dovrà proteggere non soltanto dalla pubblicità di massa effettuata in modo sleale bensì anche dai messaggi pubblicitari sleali. La formulazione «pubblicità sleale» esprime questa volontà.

Cpv. 2 lett. e

La legge vigente non prevede la protezione dei bambini e dei giovani dai pericoli derivanti dall’utilizzazione dei servizi di telecomunicazione. Come esposto dal Consiglio federale nel suo rapporto in adempimento della mozione Bischofberger 10.3466 del 16 giugno 2010, i pericoli cui sono esposti giovani e bambini si sono moltiplicati negli ultimi anni per effetto dello sviluppo rapido dei media in questo settore. Affinché il Consiglio federale possa intervenire a livello normativo, la protezione dei bambini e dei giovani dovrà essere sancita nella nuova LTC (cfr. art. 46a). L’articolo 1 LTC, che ne fa menzione, sottolinea l’importanza sociale e politica di questo tema delicato.

28Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio

2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, e decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

29Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, con-

cernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153, del 22 maggio 2014, pag. 62.

30 RS 0.946.526.81