Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
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cati; l’abrogazione dell’obbligo di notifica non tocca in alcun modo i fornitori in questione.
La differenziazione tra i fornitori di servizi di telecomunicazione, oggetto del numero 3.1.2.1 del rapporto 2014 del Consiglio federale, deve essere operata per qualsiasi diritto e obbligo. Già oggigiorno, la legge non specifica a quali categorie di fornitori di servizi di telecomunicazione si applicano i diversi diritti e obblighi che rispettivamente concede e impone. Le categorie di fornitori che offrono servizi OTT si aggiungono alle categorie esistenti finora identificate dall’UFCOM nel quadro delle sue attività di vigilanza. Per mantenere un disciplinamento il più flessibile possibile, la differenziazione dei diritti e degli obblighi in base alle categorie di fornitori, se non può essere stabilita a livello di legge, dovrà continuare a essere operata nelle ordinanze del Consiglio federale (come è oggi il caso dei servizi d’emergenza35), nelle prescrizioni tecniche e amministrative dell’UFCOM o nella prassi di quest’ultimo.
Art. 5 Imprese organizzate secondo il diritto estero
Nell’era di Internet e dei servizi OTT è difficile, se non impossibile, vietare alle imprese organizzate secondo il diritto di un altro Paese di fornire servizi di telecomunicazione in Svizzera. Si potrebbe tutt'al più vietare loro l’utilizzo di radiofrequenze o elementi di indirizzo. L’autorità competente in materia può essere sia la ComCom, nel quadro delle concessioni di radiocomunicazione da essa rilasciate, sia l’UFCOM per gli altri diritti di utilizzazione delle radiofrequenze e degli elementi di indirizzo destinati alla fornitura di servizi di telecomunicazione. Come avvenuto sinora, una simile misura potrà essere attuata soltanto nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera (Organizzazione mondiale del commercio [OMC], accordi bilaterali).
Art. 6 Requisiti per i fornitori di servizi di telecomunicazione
La disposizione attuale è abrogata. La lettera a (capacità tecniche) non ha più ragione di esistere vista la facilità con cui si possono fornire servizi di telecomunicazione. Anche la lettera b (rispetto del diritto applicabile) è superflua.
Per quel che concerne le lettere c e d (condizioni di lavoro e posti di tirocinio), vengono a cadere le motivazioni che hanno indotto il Parlamento a introdurle, rispettivamente nel 1998 (lett. c) e nel 2007 (lett. d), ovvero il timore di una distorsione della concorrenza dovuta al fatto che altri fornitori di servizi di telecomunicazione approfittassero della liberalizzazione del mercato senza garantire condizioni di lavoro adeguate e proporre un numero sufficiente di posti di tirocinio. In questo settore sono stati conclusi contratti collettivi di lavoro e le rilevazioni effettuate dall’Ufficio federale di statistica garantiscono la trasparenza richiesta a livello di salari. Inoltre, i fornitori di servizi di telecomunicazione hanno creato posti di tirocinio secondo le prescrizioni emesse dal Consiglio federale, in ragione di tre posti di tirocinio per cento posti di lavoro36. Questi requisiti possono essere oggi soppressi senza che ciò pregiudichi le condizioni di lavoro nel settore dei servizi di telecomunicazione. L’articolo 7 della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241) continuerà a garantire una protezione sufficiente in
35 Cfr. art. 27–30 OST.
36 Cfr. art. 9 cpv. 1 OST.