Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

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Art. 3 Definizioni

Lett. cbisServizio telefonico pubblico

Il servizio telefonico pubblico, quale mezzo di trasmissione della voce in tempo reale, continuerà probabilmente a ricoprire un’importanza centrale sul breve e medio periodo. Questo servizio serve inoltre da base per altri importanti obblighi del diritto delle telecomunicazioni, segnatamente in relazione al servizio d’emergenza, agli elenchi e all’interoperabilità. Vista questa importanza particolare, la presente disposizione deve contenere una definizione limitata agli aspetti fondamentali del servizio telefonico pubblico. Gli elementi concernenti altri eventuali obblighi del diritto delle telecomunicazioni non dovranno fare parte della definizione, ma essere precisati a livello di legge o di ordinanza nella sede appropriata.

Fra gli aspetti fondamentali summenzionati figura la «trasmissione della voce in tempo reale», così come l’utilizzazione di uno o più elementi di indirizzo previsti a tale scopo in un piano di numerazione nazionale o internazionale. I servizi vocali che non utilizzano almeno uno di questi elementi di indirizzo non sono considerati come servizi telefonici pubblici. La nozione «in tempo reale» s’ispira tuttora al messaggio concernente l’attuale legge sulle telecomunicazioni e si riferisce in particolare a una comunicazione simultanea e bidirezionale. Per gli interventi proposti in tale ambito, si prende attualmente come riferimento la raccomandazione E.164 del «Telecommunication Standardization Sector» (settore di normalizzazione delle telecomunicazioni) dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, il piano svizzero di numerazione E.164 e le prescrizioni tecniche e amministrative dell’UFCOM relative alla ripartizione dei numeri E.164.

In ultimo, conformemente al principio della neutralità tecnologica, qualsiasi servizio che risponde alla presente definizione è considerato quale servizio telefonico pubblico indipendentemente dal tipo di commutazione (di circuito o a pacchetto).

Lett. cterServizio a valore aggiunto

La lettera cterricalca la definizione figurante all’attuale articolo 1 lettera c OST, con qualche piccola precisazione.

Lett. f Elementi di indirizzo

D’ora in avanti, l’espressione «elementi di indirizzo» funge da iperonimo per tutte le indicazioni alfanumeriche utilizzate nelle reti di telecomunicazione pubbliche e per tutti gli altri segni o informazioni che rientrano nella sfera di competenza della Svizzera. Le nozioni di cui alle attuali lettere f (elementi di indirizzo) e g (parametri di comunicazione) sono riunite in un’unica formulazione, in modo tecnologicamente neutro.

All’attuale articolo 3 lettera g, l’espressione «parametri di comunicazione» è definita in modo esaustivo. Al contrario, l’espressione «elementi di numerazione», di cui allo stesso articolo lettera f, è spiegata soltanto mediante esempi, che comprendono le componenti dei piani di numerazione (ad es. piano di numerazione secondo la raccomandazione UIT-T E.164). L’espressione «parametri di comunicazione» è utilizzata soltanto all’articolo 28 capoverso 1 e all’articolo 30, a completamento dell’espressione «elementi di indirizzo».

Quest’ultima espressione è ora formulata in termini generici e in modo tecnologicamente neutro. L’espressione «parametri di comunicazione» di cui alla lettera g è dunque soppressa.