Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
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Lett. g Dati dell’elenco
Occorre definire l’espressione «dati degli elenchi» vista la sua occorrenza elevata in relazione agli elenchi di servizi di telecomunicazione (in particolare del servizio telefonico pubblico) e alle norme concernenti l’accesso ai dati necessari per offrire i servizi e i prodotti dell’elenco.
Si tratta di informazioni che i clienti di servizi di telecomunicazione mettono a disposizione ai fini della pubblicazione dell’elenco (cfr. art. 21). Queste informazioni sono solitamente accompagnate da indicazioni complementari non pubblicate, destinate agli editori dell’elenco. Queste indicazioni servono alla formattazione e alla pubblicazione dell’elenco (ad es. il tipo di servizio per un dato numero E.164 o il fornitore responsabile per l’utilizzazione di un elemento di indirizzo).
Art. 4 Registrazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione
Al numero 3.1 del rapporto 2014 sugli sviluppi del mercato delle telecomunicazioni in Svizzera e sulle conseguenti sfide a livello legislativo31, il Consiglio federale ha riscontrato l’aumento crescente dell’offerta di servizi OTT (over the top), che permettono ai clienti, mediante Internet, di telefonare, inviare messaggi e guardare la televisione.
La maggior parte dei fornitori di questi servizi hanno sede all’estero e l’unico legame con la Svizzera è quello con i clienti. Tra i più conosciuti figurano Skype (Microsoft), WhatsApp (Facebook), Facetime (Apple), Hangouts (Google), Viber,
Wilmaa e Zattoo.
I fornitori che si assumono la responsabilità di fornire questi servizi ai loro clienti sono considerati già oggi come fornitori di servizi di telecomunicazione32. Lo stesso dicasi per i fornitori di alcuni servizi disponibili sulle reti sociali, come per esempio Facebook Messenger.
A fronte dell’aumento esponenziale dei servizi OTT, il mantenimento dell’obbligo di notifica non è più giustificato. Gli oneri che ne risultano sia per i fornitori assoggettati sia per la gestione sono sproporzionati rispetto all’utilità di questo obbligo33. A prescindere dal fatto che siano notificati, i fornitori di servizi di telecomunicazione sottostanno agli stessi obblighi derivanti dal diritto delle telecomunicazioni e, pertanto, alla vigilanza dell’UFCOM. Inoltre, dopo l’abolizione delle concessioni dei servizi di telecomunicazione nel 2007, l’abrogazione dell’obbligo generale di notifica rappresenta un ulteriore passo verso la deregolamentazione dell’accesso al mercato.
Alcuni fornitori di servizi di telecomunicazione resteranno tuttavia registrati. Si tratta di fornitori che utilizzano le radiofrequenze e gli elementi di indirizzo attribuiti dalla ComCom o dall’UFCOM (cpv. 1). Saranno registrati soltanto i fornitori che utilizzano frequenze soggette a una concessione di radiocomunicazione, per la fornitura di servizi di telecomunicazione. Non sono contemplate le frequenze utiliz-
31 Il rapporto può essere consultato o scaricato alla pagina www.ufcom.admin.ch > Documentazione > Legislazione > Parlamento > Valutazione del mercato delle telecomunicazioni.
32 Cfr. n. 1.2 della guida relativa al modulo di notifica per la fornitura di servizi di telecomunicazione, consultabile all’indirizzo: www.ufcom.admin.ch -> Temi -> Telecomunicazione -> Fornitori di servizi di telecomunicazione (FST) -> Notifica quale FST.
33 Per maggiori informazioni sulla necessità di sopprimere l’obbligo di notifica e sulle relative conseguenze per i fornitori e la Confederazione, , cfr. n. 1.1.1.1, 3.1.1 e 3.3.1.1.