Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 46Fedlex · Rapporto esplicativo

zate ad altri scopi. Analogamente, sono interessati soltanto gli elementi di indirizzo che servono alla fornitura di servizi di telecomunicazione.

I fornitori di servizi di telecomunicazione che utilizzano risorse che non vengono loro attribuite direttamente (attribuzione subordinata di serie di numeri34 o utilizzazione di frequenze oggetto di concessioni di radiocomunicazione per la fornitura di servizi di telecomunicazione da parte di operatori virtuali [MVNO]) devono essere registrati alla stessa stregua dei titolari degli elementi di indirizzo. Quello che conta è l’utilizzazione effettiva delle risorse attribuite, e non il fatto di averle ottenute. Affinché l’UFCOM possa registrare tutti i fornitori che utilizzano elementi d’indirizzo o radiofrequenze, i titolari di queste risorse dovranno notificare all’UFCOM qualsiasi trasferimento a terzi dei diritti di utilizzazione loro attribuiti (cpv. 3).

I fornitori di servizi di telecomunicazione che non saranno registrati o non lo saranno più resteranno sottoposti agli obblighi previsti dal diritto delle telecomunicazioni. Ciò vale anche per i fornitori che hanno sede all’estero. Sotto il profilo della vigilanza, i fornitori di servizi di telecomunicazione sono suddivisi nelle quattro seguenti categorie:

a. i fornitori svizzeri registrati, sui quali l’UFCOM può esercitare una vigilanza attiva (attività di vigilanza) senza restrizioni;

b. i fornitori svizzeri non registrati, sui quali l’UFCOM può esercitarein linea di massima una vigilanza soltanto passiva (su richiesta o dopo essere venuto a conoscenza in altro modo di una violazione del diritto); tuttavia, un controllo attivo del mercato dovrebbe comunque permettere di estendere le attività di vigilanza anche a questa categoria di fornitori;

c. i fornitori esteri registrati, sui quali l’UFCOM può esercitare una vigilanza attiva (attività di vigilanza), che è tuttavia limitata al recapito di decisioni all’indirizzo postale in Svizzera che questi fornitori sono tuttora tenuti a indicare (cfr. art. 5 OST);

d. i fornitori esteri non registrati, sui quali l’UFCOM può esercitare in linea di massima una vigilanza soltanto passiva e limitata (anche il recapito di decisioni potrebbe essere problematico).

Oltre agli elementi di indirizzo e alle radiofrequenze, la LTC conferisce altri diritti ai fornitori di servizi di telecomunicazione, come per esempio l’accesso alle risorse e ai servizi dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato (cfr. art. 13d cpv. 1), l’utilizzazione di aree d’uso comune (art. 35), la coutenza di impianti domestici (art. 35b), l’espropriazione (art. 36) o la coutenza dell’infrastruttura passiva esistente (art. 36a). Se il richiedente che fa valere uno di questi diritti non figura nella lista dei fornitori registrati, potrebbe essere necessario verificare che si tratti di un fornitore di servizi di telecomunicazione. Nel caso degli articoli 35 e 36, che attribuiscono la competenza di statuire su questi diritti ad autorità diverse dalla ComCom o dall’UFCOM, spetterà a queste ultime esaminare la questione in via pregiudiziale, consultando all’occorrenza l’UFCOM.

Si rammenta che la LRTV impone una serie di obblighi ai fornitori di servizi di telecomunicazione, in particolare degli obblighi di diffusione (cfr. art. 8, 55, 59 e 60 LRTV). Questi obblighi non si applicano unicamente ai fornitori attualmente notifi-

34 Cf. art. 23 ORAT (RS 784.104).