Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

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materia. L’abrogazione di questi obblighi, che possono essere applicati unicamente ai fornitori con sede in Svizzera, permette inoltre di non discriminare questi ultimi rispetto alla concorrenza sempre più forte dei servizi OTT proposti dai fornitori stranieri.

Art. 11-11b

Le presenti disposizioni sono abrogate e sostituite dagli articoli 13c–13l.

Art. 12 Aggregazione di servizi

L’attuale articolo 12 non si applica più soltanto ai FST dominanti sul mercato, ma all’intera categoria. Chi non richiede un servizio di telecomunicazione facente parte di un pacchetto dovrà avere la possibilità di rinunciarvi. Questa disposizione non è vincolata ad alcuna regolamentazione in materia di prezzi. Vista la rapida evoluzione tecnologica, il Consiglio federale non intende disciplinare nella legge i servizi che devono essere offerti separatamente. In linea con le esigenze della clientela, prevede l’obbligo di offrire i servizi separatamente per la telefonia fissa e mobile, l’accesso a Internet e la televisione.

Art. 12a Informazioni sui servizi di telecomunicazione

Il contenuto del capoverso 1 resta invariato, ma la delega delle competenze al Consiglio federale è completata da un’applicabilità diretta della legge. In virtù dell’articolo 62 capoverso 1, il Consiglio federale può concretizzare mediante ordinanza la trasparenza in materia di prezzi di cui al capoverso 1 (questa competenza è già oggi disciplinata all’art. 10 OST).

Capoverso 2: i clienti dei FST non possono attualmente sapere se, per esempio, la cattiva qualità di un video diffuso su Internet è dovuta a misure prese dai loro fornitori di servizi di accesso a Internet o a tutt’altre ragioni. I clienti non conoscono le restrizioni o le differenziazioni che operano i loro fornitori di servizi di telecomunicazioni al momento della trasmissione delle informazioni. I FST sono ora tenuti ad informare il pubblico sui dati che vengono trasportati in modo differente. Questa misura permette di colmare le lacune informative, attualmente discusse in relazione alla cosiddetta «neutralità della rete».

I cambiamenti operati a livello di trasporto di dati possono essere di natura tecnica o economica; tanto per citare qualche esempio ricorrente:

- blocco, rallentamento, preferenza o modifica di servizi (ad es. telefonia via Internet, TV su Internet), offerti attraverso il collegamento Internet;

- regolamenti in materia di utilizzo leale («fair use policies»);

- divieto di utilizzare il cellulare come modem per accedere a Internet tramite un altro apparecchio («tethering»);

- divieto di determinati terminali;

- norme in materia di gestione del traffico;

- rallentamento dei protocolli peer-to-peer;

- «out-of-cap-delivery» e tasso zero («zero-rating») (alcuni contenuti fruiti in rete non sono calcolati nel volume di dati mensile autorizzato); o